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La class action da migliorare

mercoledì, 18 giugno 2008 alle 07:30 · Nessun commento - Stampa Stampa

Il 29 Giugno sarebbe dovuta entrare in vigore la legge sulle cause collettive. La class action all’italiana e’ migliorabile, ma fermarla servira’ veramente per rivederla e renderla un po’ piu’ “americana”? L’ipotesi di bloccarla arriva in un momento che pone qualche interrogativo per via degli interessi in gioco.

Politica - Emma MarcegagliaIl presidente di Confindustria Emma Marcegaglia ha chiesto di rinviarne l’entrata in vigore, perche’ “cosi’ com’e’ fatta non va bene“, questa richiesta ha incontrato subito l’appoggio del ministro per lo sviluppo economico Claudio Scajola che ha detto “la norma e’ per certi aspetti impraticabile e bisogna dunque rivederne alcuni aspetti a tutela del consumatore perche’ non ci sia una risposta beffarda per chi vuole riconosciuti i propri diritti“, posticipandone l’entrata in vigore al primo Gennaio 2009. Le associazioni dei consumatori hanno respinto le critiche, ovviamente, sono infatti le parti piu’ favorite dall’attuale class action all’italiana.

La class action e’ stata introdotta con la Legge finanziaria 2008, cosi’ com’e’ e’ limitata e migliorabile, anche se comunque va apprezzato il tentativo. I limiti sono comuni a quelli di leggi simili in vigore in altri Paesi europei, in Francia l’action en représentation conjointenel del 1993, in Spagna le actiones colectivas indemnizatorias del 2000, nello stesso anno nel Regno Unito la group litigation, infine nel 2005 in Germania la Gesetz zur Einführung von Kapitalanleger-Musterverfahren. Limiti che derivano da un’impostazione legislativa che ci differenzia dagli Stati uniti rendendo da noi piu’ difficile il ricorso alle azioni collettive.

Tuttavia il tempismo di confindustria e la prontezza di riflessi di Scajola sono sospetti, arrivano infatti in coincidenza con il deposito presso il tribunale di Milano della prima causa civile di questo tipo, causa avviata da Deminor e Altroconsumo contro le banche e i revisori coinvolti nel crac Parmalat.

Tralasciando queste faziose allusioni, riprendiamo l’analisi della class action all’italiana. Se questo strumento fosse stato studiato bene, permetterebbe non solo di tutelare i titolari di pretese di modesta entita’, ma realizzerebbe proficue economie di scala, ridurrebbe la quantita’ di giustizia domandata, eliminerebbe processi fotocopia e accorcerebbe i tempi di pendenza delle cause. Inoltre sarebbe in grado di contenere il rischio di giudicati difformi e grazie alla minaccia concreta di un diritto effettivo, spingerebbe gli agenti economici verso condotte socialmente piu’ responsabili.

Il modello a cui anche in Italia ci siamo ispirati e’ quello statunitense, ma l’abbiamo copiato male, sparisce il principio, che esiste negli Stati Uniti, di libero accesso all’azione collettiva, da noi solo enti come le associazioni dei consumatori (a livello nazionale) e i comitati (purche’ “adeguatamente rappresentativi”) sono autorizzati. E questa differenza non e’ cosa di poco conto, escludere i singoli consumatori dalla legittimazione attiva potrebbe dar vita alla nascita di inutili e dannosi centri di potere con nuovi conflitti di interessi.

L’altro grave limite e’ che, mentre negli Usa il ricorso alla class action non e’ limitato al verificarsi di fattispecie predeterminate, in Italia si e’ deciso di fare un elenco delle ipotesi di ammissibilita’ facendo riferimento agli illeciti contrattuali sorti nell’ambito della contrattazione di massa, agli illeciti extracontrattuali, alle pratiche commerciali illecite e ai comportamenti anti-concorrenziali. Dando vita a una ingiusta esclusione di fattispecie assolutamente non marginali.

Negli Usa la class action spaventa ed e’ forte perche’ capace di risolvere con un’unica decisione un numero altissimo di controversie. E quell’unico evento all’origine del processo collettivo interessa tutti i soggetti coinvolti, l’estromissione dalla classe e’ concessa solo su richiesta attraverso l’opting-out. Invece da noi la sentenza e’ efficace solo per chi hanno richiesto di entrare nella class action, l’opting-in, cosi’ pero’ si favorisce la nascita di classi parziali, incomplete e con minor forza processuale.

Ma la differenza che potrebbe creare maggiori problemi (ed e’ con tutta probabilita’ la ragione della preoccupazione di Emma Marcegaglia) e’ che manca un filtro nella fase introduttiva del giudizio che crea un forte incentivo alla proposizione di cause collettive, anche pretestuose, per via dello strapotere contrattuale che avrebbero le associazioni dei consumatori nei confronti delle imprese convenute, dei consumatori stessi e anche dei politici. Questo strumento fornisce alle associazioni dei consumatori una ricca fonte di reddito, l’assenza (o comunque la limitatezza) dei costi a fronte di potenzialmente altissimi benefici (sia economici sia di altro tipo) fa si che l’incentivo alle cause sia altissimo. L’avversario invece (la parte in causa) ha difficolta’ a difendersi e sara’ comunque danneggiato dall’esposizione alle cause per i danni di reputazione e anche nella sua solidita’ finanziaria (le possibili perdite nelle cause civili vanno infatti “stimate” in base anche al valore della domanda di risarcimento e su questa base iscritte regolarmente in bilancio).

Ma anche i consumatori non ne escono meglio, se infatti il provvedimento emesso al termine del giudizio collettivo risulta favorevole alla domanda della parte attrice, negli Stati Uniti la sentenza liquida i membri della classe, da noi vengono invece determinati i criteri che permettano di quantificare il risarcimento, ma la sentenza non e’ di condanna al pagamento ma di accertamento. Segue poi un allungamento dei tempi per via dell’apertura di un’ulteriore fase conciliativa.

Se fatta bene la class action garantisce la tutela delle situazioni marginali, permette di ridurre i costi privati e pubblici della giustizia, disincentiva i comportamenti opportunistici delle imprese. Tuttavia in Italia, una serie di leggi (comuni al resto d’Europa) impediscono di creare una class action all’americana, facendo si che ci si debba accontentare di una class action all’italiana (o all’europea) molto limitata e con tanti problemi.

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