Bruxelles potrebbe aprire un’inchiesta sui vantaggi fiscali di cui beneficia la Chiesa cattolica italiana per le sue attivita’ immobiliari. Questo quanto riportavano i giornali. Ma occorre fare chiarezza, perche’ su questo tema c’e’ molta confusione.
La norma sotto analisi e’ l’ex art. 7 del decreto legislativo n. 504/92 sull’esenzione Ici a favore degli enti non commerciali, per gli immobili ad esclusivo utilizzo finalizzato alla svolgimento di attivita’ assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, religiose o di culto. Cio’ che viene contestato e’ l’interpretazione di questa norma, interpretazione mutata dal Collegato alla Finanziaria 2006 e dal decreto legge Bersani-Visco.
Infatti prima di questi due interventi l’interpretazione giurisprudenziale considerava la norma applicabile alle sole attivita’ di tipo non commerciale. Col Collegato alla Finanziaria 2006, l’interpretazione e’ stata modificata, rendendo possibile l’applicazione dell’art. 7 “a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse“. Per correggere questa interpretazione e’ poi intervenuto il Dl n. 223/06, appunto il decreto legge Bersani-Visco, restringendo (sempre comunque piu’ larga di prima del Collegato) l’applicazione dell’art. 7 alle “attivita’ che non abbiano natura esclusivamente commerciale“.
C’e’ stata quindi un’estensione delle tipologie che rientrano nell’esenzione, ossia rientrano le attivita’ anche di tipo commerciale, purche’ rientrino nelle attivita’ indicate nell’art. 7.
Il Trattato dell’Unione Europea all’art. 87 vieta le agevolazioni fiscali che avvantaggino solo alcune imprese che operano nel mercato (ossia le agevolazioni selettive). Gli aiuti vanno valutati in base agli effetti che producono sul mercato e sulla concorrenza.
Basta la prevalenza non commerciale, e si rientra nell’agevolazione. Risulta quindi una agevolazione selettiva e illegittima.
Riguardo gli enti ecclesiastici (a prescindere dalla confessione), essi si trovano in una particolare situazione, infatti vengono considerati non commerciali, non c’e’ l’analisi della prevalenza della natura non commerciale che vale per gli altri soggetti.
Resta da capire perche’ siano state introdotte le due interpretazioni palesemente contrarie al Trattato sulle agevolazioni fiscali, ma questo esula sia dai compiti di Bruxelles, il cui scopo (occorre ricordare) non e’ neppure quello di punire gli enti ecclesiastici, ma tutelare la concorrenza del mercato, secondo norme sottoscritte dall’Italia.
- Energia e ambiente, connubio vincente - 12/12/2008



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