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L'Irap cerca l'assoluzione dei giudici comunitari
12-12-2005
Nicoletta
Cottone
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Rush finale per l'esito della partita sulla legittimita' dell'Irap: mercoledi' 14 dicembre si riapre la fase orale alla Corte di giustizia europea, nella causa che vede contrapposti il Fisco italiano e la Banca popolare di Cremona.


L'Avvocato generale inglese Francis Jacobs aveva, infatti, presentato le sue conclusioni il 17 marzo 2005, ritenendo che l'Irap avesse le caratteristiche sostanziali dell'Iva e fosse, dunque, incompatibile con il diritto comunitario. Per evitare gravi ripercussioni sulle Casse erariali italiane aveva, pero', suggerito di limitare nel tempo gli effetti della sentenza. La causa, infatti, mette a repentaglio il flusso di imposte alle Regioni italiane stimato, arretrati compresi, in oltre 120 miliardi di euro. Basta pensare che solo nel 2003 il gettito Irap ha portato nelle casse 33.590 miliardi di euro e che le sentenze dei giudici comunitari in genere hanno una retroattivita' di 48 mesi.

La Corte di giustizia europea ha, dunque, deciso, con l'ordinanza del 21 ottobre 2005 di riaprire la fase orale del procedimento, con un nuovo avvocato generale, l'austriaca Christine Stix-Hackl, che potrebbe non fare sue le conclusioni del collega inglese Jacobs, che ha manifestato l'intenzione di lasciare la Corte alla fine di gennaio. Nella causa di esprimeranno 13 giudici comunitari, riuniti a sezioni unite.


Il caso esaminato

La domanda di pronuncia pregiudiziale proviene dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona e riguarda, in sostanza, la compatibilita' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (Irap) con il divieto comunitario di imporre imposte sulla cifra di affari diverse dall'Iva.

Tre le questioni sulle quali le parti in causa (Stati membri, Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea) sono stati invitate a prendere posizione per iscritto: la prima e' quali siano i criteri che consentono di qualificare un'imposta come Iva, ai sensi della sesta direttiva europea 77/388/Cee, la seconda e' in quale misura le operazioni bancarie possono essere assoggettate a un'imposta con il carattere dell'Iva, la terza in che modo possono essere limitati nel tempo gli effetti delle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia europea in via pregiudiziale.


La pressione degli Stati Ue

Cresce, comunque, la pressione degli Stati Ue, per ottenere un'assoluzione dell'Irap, tanto che ben 15 Stati dell'Unione, Italia compresa ovviamente, hanno scelto di intervenire con memorie a sostegno dell'imposta. I Paesi dell'Unione sono, infatti, preoccupati per gli effetti delle pronunce della Corte di Lussemburgo giudicati potenzialmente illimitati. Mercoledi' e' in campo l'Italia, ma a Londra si teme la pronuncia della sentenza Marks & Spencer prevista domani 13 dicembre, sulla deducibilita' di perdite subite dalle filiali in altri Paesi da un'azienda inglese (causa C-446/03), mentre, per esempio, Berlino trema sull'imposta tedesca sul reddito, portata alla ribalta dal caso Meilicke, all'esame nella causa C- 292/04.

E' raro, comunque, che la Corte chieda una nuova udienza dopo la presentazione da parte dell'Avvocato generale delle conclusioni. Ancor piu' raro che questo accada a sette mesi dalla redazione delle conclusioni.


Si' al bonus assunzioni

Intanto Bruxelles ha dato il via libera alle agevolazioni Irap finalizzate alla creazione di nuovi posti di lavoro, contenute nel Dl competitivita' 35/2005. Si tratta di deduzioni generalizzate da applicare sul territorio italiano, non classificate come aiuti di Stato e di sgravi piu' rilevanti al Sud, qualificati come aiuti di Stato, ma giudicati compatibili con la normativa europea. L'Esecutivo Ue ha, pero', tenuto i riflettori accesi sulla pronuncia in arrivo dai giudici comunitari, precisando che dare il via libera alla deduzione su un'imposta, non significa approvare la natura dell'imposta. «Nell'eventualita' che l'Irap - spiega l'Esecutivo Ue - sia dichiarata incompatibile, in base al divieto comunitario di imposte nazionali sul fatturato diverse dall'Iva, e che l'Italia sia obbligata a rimborsare le somme percepite con questa imposta, l'approvazione del presente regime non pregiudicherebbe la situazione attuale, poiche' in tal caso l'Italia dovrebbe rimborsare un importo inferiore». La deduzione e' legata alla creazione di nuovi posti di lavoro in zone a forte sotto occupazione o in aree dove si possa favorire lo sviluppo senza alterare gli scambi, dunque fattori che rientrano nelle deroghe comunitarie previste dai trattati.


La nascita dell'Irap

L'Irap ha debuttato nel 1998, quando al timone del ministero dell'Economia era Vincenzo Visco sostituendo sette tributi preesistenti. La legittimita' dell'Irap fu subito messa in discussione, tanto che parecchi giudici tributari sollevarono la questione di costituzionalita'. La Consulta, pero', ne sanci' la legittimita' con la sentenza 156/2001, precisando, pero', che in assenza di autonoma organizzazione mancava il presupposto dell'imposta: da qui il semaforo verde a un nutrito contenzioso sollevato da professionisti e lavoratori autonomi.

Secondo Bruxelles l'Irap e' illegittima, in quanto, per le sue caratteristiche, e' uguale all'Iva. Il problema e' che la normale retroattivita' di 48 mesi delle sentenze della Corte di Lussemburgo sottrarrebbe 120 miliardi di euro alle Regioni italiane. Fra le ipotesi suggerite da Bruxelles, dunque, quella di fissare una data futura, dopo la quale far valere le domande di rimborso. Bruxelles aveva anche consigliato, data la spinosita' del problema, di riaprire il dibattimento orale: ipotesi diventata realta'.


il testo riprodotto e' tratto dal sito www.ilsole24ore.com.


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