Il disegno di legge sull'universita', approvato il 29 settembre dal Senato con voto di fiducia, ha suscitato e continua a suscitare forti reazioni nel mondo accademico: Conferenza dei rettori, senati accademici, consigli di facolta', rappresentanze, associazioni, sindacati hanno levato vibrate proteste, sia per il merito del provvedimento sia per il metodo seguito nell'approvarlo.
Ma l'ondata di indignazione ha lasciato sostanzialmente indifferente la maggior parte dei professori, dei ricercatori e persino dei giovani precari, presumibilmente rassicurati dall'ampia tutela garantita dal Ddl alle rispettive esigenze corporative; non ha neppure sfiorato l'opinione pubblica, che in Italia si disinteressa da sempre delle questioni universitarie, giudicate lontane ed esoteriche; ha provocato solo qualche flebile segnale di attenzione nel mondo politico e nella stampa.
Vi e' qualcosa di paradossale in cio' che sta accadendo. Il disegno di legge e' una confusa accozzaglia di norme contraddittorie e inapplicabili, che non fa onore alla capacita' di legiferare del nostro Parlamento. Ma proprio per questa ragione, i suoi paventati effetti, qualora fosse approvato dalla Camera nello stesso testo uscito dal Senato, non si realizzerebbero se non in minima misura.
Con un articolo unico e venticinque commi, infatti, il Governo si impegna strenuamente a vanificare gli obiettivi che pur proclama di voler perseguire.
Pertanto, mentre le pubbliche proteste degli organi istituzionali e delle rappresentanze accademiche appaiono per certi aspetti surreali, dato che stigmatizzano qualcosa che non c'e', il sostanziale silenzio dei professori, dei partiti politici, dell'opinione pubblica e della stampa rivela una situazione di passiva rassegnazione e di incapacita' propositiva. Il Ddl non dovrebbe essere criticato per cio' che dice di voler fare, e non fa. Ma piuttosto per il fatto che non apporta alcun contributo alla soluzione di serissimi e annosi problemi che, ormai marciti nell'inutile attesa di una soluzione, stanno rapidamente trasformando il sistema universitario italiano in uno dei peggiori del mondo.
I punti principali toccati dal disegno di legge sono a mio avviso tre: il primo, sul quale si e' concentrata la maggior parte dell'attenzione, ha a che vedere con la messa a esaurimento (vulgo, la "soppressione") del ruolo dei ricercatori; il secondo riguarda lo stato giuridico dei professori; il terzo concerne le procedure di reclutamento dei professori stessi. Qui mi occupero' dei primi due punti. Il terzo e' discusso nell'articolo pubblicato qui a fianco.
Il ruolo dei ricercatori, che a mia conoscenza non ha equivalente in alcun altro sistema universitario al mondo, nasce nel 1980 con caratteristiche ibride. Non e' inizialmente un ruolo docente, giacche' ai ricercatori non e' conferita alcuna vera autonomia didattica (e neppure di ricerca, a dire il vero), ma viene progressivamente trasformato (con l'articolo 12 della legge 341 del 1990 e le successive estensioni, che il Ddl si propone ora di abrogare) in una specie di fratello minore, soggetto a tutela e a limitazioni di ogni tipo, del vero ruolo docente, che resta quello dei professori. Peraltro, nonostante questo stato di umiliante minorita', nel ruolo si entra solo in tarda eta': ancor oggi, nonostante le migliaia di nuove immissioni che si sono verificate negli ultimi cinque anni, l'eta' media d'ingresso supera i trentacinque anni. Negli altri paesi, piu' civili del nostro, a questa eta' si gode gia' da anni di una piena autonomia didattica, di ricerca e di gestione di fondi, oltre che, naturalmente, di livelli stipendiali ben diversi da quelli italiani. Ma, com'e' ovvio, anche i doveri sono ben diversi.
La "soppressione" di un simile ruolo non potrebbe dunque che far bene all'universita' italiana.
E proprio questo e' uno degli obiettivi dichiarati del disegno di legge. Poi, pero', per ragioni inconfessate, ma facilmente intuibili, il comma 7 del Ddl dilaziona al 30 settembre 2013 l'effettiva "soppressione" del ruolo dei ricercatori, con un periodo di transizione dal vecchio al nuovo regime di ben otto anni. In questo lasso di tempo incredibilmente lungo, potranno essere banditi posti di ricercatore secondo le procedure oggi in vigore. Si tenga conto, inoltre, che il Ddl prevede il blocco immediato dei bandi per professore ordinario e associato secondo le procedure vigenti (comma 6), mentre le nuove procedure del loro reclutamento non potranno essere attuate in un periodo breve, forse mai del tutto. Questo significa che, per un periodo forse molto lungo, i fondi a disposizione delle universita' per il reclutamento di nuovo personale docente (in qualche senso) potrebbero essere utilizzati solo per l'assunzione di ricercatori. Il presumibile risultato di tutto cio' sarebbe quello di ritrovarci nel 2013 con un numero di ricercatori molto piu' elevato, diciamo il doppio, di quello attuale. A quel punto, con 40mila ricercatori, di cui 20mila neo-assunti, il ruolo dei ricercatori diverrebbe politicamente insopprimibile, vanificando gli obiettivi espliciti del disegno di legge.
Per quanto riguarda lo stato giuridico dei professori, i fini apparentemente perseguiti dal Ddl mi paiono meritevoli: chi non potrebbe apprezzare il tentativo di rendere piu' flessibili le norme che lo regolano, oggi irrigidite da burocratici automatismi e piatte uniformita'? In particolare, chi potrebbe ragionevolmente obiettare all'introduzione di un sistema di incentivi, anche monetari, che scardinino l'attuale rigidita' di progressioni stipendiali basate esclusivamente sull'anzianita' di ruolo?
Potrebbe sembrare che il disegno di legge si muova decisamente in questa direzione.
Infatti, al comma 8, si legge testualmente: "La delibera di chiamata [dei professori ordinari e associati] definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 16, prevedendo il trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della corrispondente fascia [...]". Questa formulazione sembrerebbe aprire la strada a un'utile differenziazione dei rapporti di lavoro fra diverse universita', che potrebbero all'apparenza definire "le fondamentali condizioni del rapporto" sulla base delle esigenze e delle possibilita' locali. Inoltre, l'ancoraggio della parte fissa della retribuzione al "trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della corrispondente fascia", notoriamente molto basso, sembrerebbe liberare una grande quantita' di risorse che potrebbe essere impiegata per la parte variabile della retribuzione, consentendo finalmente di attuare un'indispensabile politica di incentivazione dei meriti, delle competenze e dei risultati conseguiti dai singoli.
Tuttavia, il riferimento incidentale al comma 16 puo' suscitare qualche sospetto. Per dissiparlo, non resta che consultare il comma, dove si puo' leggere testualmente: "Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito". Dunque, nulla cambia, rispetto alla situazione attuale, per quanto riguarda la parte fissa della retribuzione.
Ma le progressioni legate all'anzianita' di ruolo assorbono oggi una parte enorme della massa stipendiale dei professori. Riconfermare l'attuale struttura retributiva significa non lasciare nulla per la parte incentivante, sicche' diviene pienamente comprensibile l'involontaria ironia di una successiva frase del medesimo comma: "Ai professori a tempo pieno e' attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilita' di bilancio [...]" (corsivo aggiunto). Poiche' le disponibilita' di bilancio sarebbero completamente esaurite dalle progressioni stipendiali automatiche per anzianita', la "retribuzione aggiuntiva" incentivante non potrebbe che restare per sempre "eventuale".
Nello stesso comma si puo' trovare anche la disposizione che impegna i professori a tempo pieno a svolgere "non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale" (1).
Questa misura, a mio avviso positiva, moderata e in linea con gli standard internazionali (2), ha suscitato vivaci opposizioni da parte di moltissimi professori, inclusi alcuni fra i rari (ma assai ben rappresentati sulla stampa quotidiana e periodica) sostenitori del Ddl. Poteva forse il Governo trascurare cotanta ostilita', che rischiava di incrinare persino il debole fronte dei propri simpatizzanti? Certamente no. E infatti, subito dopo la frase riportata, il testo prosegue cosi': "Le ore di didattica frontale possono variare [...] sulla base di parametri definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca".
E' questo un caso interessante di deroga preventiva: l'eccezione precede l'effettiva introduzione della norma. Inoltre, si puo' facilmente immaginare a quali pressioni sarebbe sottoposto il ministro, nel caso in cui questa disposizione fosse realmente adottata, da parte di gruppi di professori interessati a illustrare le evidenti "specificita'" e le ovvie "diversita'" dei propri settori scientifico-disciplinari, da cui dipende il possibile sconto (ministeriale, ben s'intenda) sulle ore di didattica frontale.
Ora, il comma 19 dispone che i professori che si trovano "in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge", e che non optano per il nuovo regime, conservino "lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento [...]".
Ci si puo' chiedere se sia probabile o meno che qualche professore in servizio eserciti la possibile opzione per il nuovo regime. In realta', la risposta e' scontata: a queste condizioni, senza alcuna plausibile speranza di compensi aggiuntivi e con il rischio di dover svolgere qualche ora in piu' di didattica frontale non remunerata, nessun professore potrebbe avere alcun incentivo a esercitare l'opzione. Se quindi il disegno di legge entrasse realmente in vigore, ci si dovrebbe aspettare che la totalita' dei professori in servizio (circa trentacinquemila persone) continui a mantenere lo stato giuridico preesistente, fino a quando cio' e' possibile: fino al pensionamento per gli ordinari, e fino al pensionamento o all'eventuale passaggio di fascia, per gli associati.
Non sembra certamente una buona premessa per rinnovare l'universita'.
il testo riprodotto e' tratto dal sito www.lavoce.info.