Il regolamento di attuazione del Testo unico sull'immigrazione, entrato in vigore il 25 febbraio 2005, ha inciso profondamente sulle procedure di rilascio di visti d'ingresso, permesso e carta di soggiorno, esercizio del diritto all'unita' familiare, lavoro (1).
Per quel che concerne l'esercizio del diritto all'unita' familiare, il regolamento ha introdotto nuovi requisiti per il rilascio dei visti.
La richiesta di nullaosta, da presentare allo Sportello unico per l'immigrazione, deve essere corredata anche dalla documentazione che attesta i rapporti di parentela, coniugio, minore eta', ovvero l'invalidita' totale del figlio maggiorenne o i gravi motivi di salute degli altri figli del genitore. La documentazione e' rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare. E deve essere legalizzata e validata dall'autorita' consolare italiana.
Tali difficolta' procedurali rendono di incerta definizione l'esercizio del diritto all'unita' familiare, perche' sino a quando la documentazione proveniente dall'estero non e' autenticata dalla rappresentanza consolare italiana, non puo' avviarsi il procedimento, con conseguente slittamento dei tempi.
Eppure, il ricongiungimento familiare rappresenta il miglior veicolo per l'effettiva integrazione dell'immigrato. La Corte costituzionale ha qualificato tale posizione soggettiva quale "diritto fondamentale" (2).
La legge n. 40 del 1998 e poi il Testo unico avevano previsto la riforma della procedura per il conseguimento del visto e provveduto a indicare i requisiti richiesti in relazione all'alloggio e al reddito (3). L'assetto di queste norme di rango primario non e' stato modificato. Dunque, il regolamento introduce ulteriori adempimenti che non trovano giustificazione, proprio perche' si tratta di un diritto fondamentale e tenuto conto della riserva di legge in tema di condizione dello straniero. Suscita perplessita' anche la necessita' di presentare la documentazione sulla condizione economica nel paese di provenienza dei familiari a carico prodotta dalle locali autorita' o da soggetti privati, valutata dall'autorita' consolare alla luce dei parametri locali (4).
Il testo della disposizione e' generico (quindi passibile di applicazioni difformi da parte dei singoli uffici) e non si fonda sul dettato normativo che richiede che lo stato di indigenza economica non sia considerato in se', ma in rapporto a documentati gravi motivi di salute, che costituiscono quindi l'effettivo oggetto delle attestazioni.
Opportunamente, e' stato stabilito che per il rilascio della carta di soggiorno, non piu' soggetta a vidimazione decennale, e' ammesso, tra le fonti di reddito, il trattamento pensionistico per invalidita'. La disposizione pone fine alle annose diatribe che si sono susseguite al riguardo.
Nuovi aggravi burocratici comprimono la sfera d'azione dei lavoratori stranieri sino a incidere sulla loro condizione giuridica.
Per la richiesta di assunzione di un lavoratore straniero la riforma ha ripristinato la norma che subordina la concessione dell'autorizzazione alla verifica preventiva dell'indisponibilita' di altri lavoratori residenti sul territorio italiano a ricoprire il posto di lavoro oggetto della richiesta del datore di lavoro.
Procedura gia' prevista dall'articolo 8, comma 3, legge n. 943/1986, ma implicitamente abrogata dal decreto legislativo n. 286/1998 perche' ritenuta di ostacolo all'immigrazione regolare. Proprio il Tu del 1998 introdusse il sistema delle quote come strumento di programmazione e di regolazione degli ingressi per motivi di lavoro dei cittadini non comunitari cui demandare la tutela del mercato del lavoro interno.
Il meccanismo di verifica, peraltro, avra' l'effetto di appesantire eccessivamente il procedimento con un inevitabile prolungamento dei tempi di definizione delle pratiche. L'attuale mercato del lavoro, al contrario, richiede politiche di autorizzazioni nel settore delle migrazioni economiche strutturate in modo da poter reagire rapidamente ed efficacemente.
Occorre poi interrogarsi sulla necessita' di un collegamento piu' funzionale tra domanda e offerta di lavoro. La neghittosa miopia nella determinazione delle quote e' da ascriversi a una lettura eccessivamente prudenziale dei diversi indicatori e soprattutto delle richieste provenienti dalle organizzazioni datoriali.
La principale causa dell'immigrazione irregolare in Italia e' l'offerta di posti di lavoro nell'economia sommersa (5).
L'intensificazione delle politiche di contrasto all'immigrazione illegale riveste per il nostro legislatore carattere prioritario, ma le finalita' di controllo e di regolamentazione della presenza e dell'attivita' degli immigrati devono essere filtrate attraverso i principi fondamentali di parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti, oltre che di regolazione del mercato del lavoro al di fuori degli schemi della pubblica sicurezza.
La piena operativita' dello Sportello unico, competente al rilascio dei nullaosta al lavoro e al ricongiungimento familiare, e' stata preceduta da una complessa procedura che ha allontanato l'attesa semplificazione del percorso a ostacoli per la cittadinanza legale. Davvero un avvio in tono minore per lo Sportello unico che doveva rappresentare uno dei punti d'eccellenza della riforma.
il testo riprodotto e' tratto dal sito www.lavoce.info.