Il referendum sulla riforma costituzionale approvata dalla precedente maggioranza di centro-destra ha chiaramente respinto quella riforma, ma ha anche bocciato l'idea che si possa attuare riforme costituzionali a semplice maggioranza non qualificata e con un campo di intervento troppo vasto. L'attaccamento dimostrato dagli italiani alla Costituzione repubblicana non esclude la possibilita' di modifiche, purche' limitate e ampiamente condivise dalle diverse forze politiche (metodo questo indicato dallo stesso Presidente della Repubblica Napolitano).
L'area nella quale sembra urgente un intervento e' quella delle regole istituzionali del federalismo fiscale. La riforma del Titolo V, approvata due legislature fa senza una sufficiente condivisione, contiene principi che l'esperienza di questi anni dimostra di difficile traduzione in un corpo di leggi ordinarie chiaro e coerente. Intervenire su quei principi ha una ricaduta sulle norme costituzionali che riguardano la procedura di approvazione delle leggi di spesa e di approvazione del bilancio.
Nella nostra proposta andrebbe modificato l'art. 117 della Costituzione, definendo innanzi tutto in modo chiaro al secondo comma le materie in cui vi e' legislazione esclusiva dello Stato (e al riguardo puo' essere un testo valido, almeno come punto di partenza del dibattito, quello del medesimo comma che era inserito nel testo respinto dal referendum). Al terzo comma dovrebbe essere semplicemente specificato che "sono materia di legislazione concorrente tutte quelle non indicate al comma precedente". Continuando a specificare che nelle materie a legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato.
Verrebbe quindi soppresso il quarto comma dell'art. 117: quello riguardante le competenze esclusive delle Regioni. Verrebbe cosi' eliminata la spada di Damocle che assegnava alla legislazione regionale tutto quello che si fosse dimenticato di definire nelle competenze esclusive dello Stato e nelle competenze concorrenti (quest'ultime anzi con la nostra proposta non necessitano piu' di una elencazione); si elimina definitivamente l'incentivo a immaginare possibili materie che a priori non possano interessare i cittadini italiani in quanto tali, ma solo in quanto residenti in una specifica regione; si permette su un campo vastissimo di materie l'intervento regionale (il federalismo), lasciando allo Stato solo la definizione dei principi generali.
Per evitare una potenziale lettura del federalismo in chiave angusta ed egoistica (respinta pure dall'esito del referendum in quasi tutte le regioni italiane), bisognerebbe eliminare dall'art. 119, secondo comma, le parole "riferibile al loro territorio". Ossia i criteri di compartecipazione al gettito dei tributi erariali dovranno essere definiti di volta in volta dalla legge ordinaria dello Stato, e non predefiniti, senza alcuna valutazione economica, per sempre nella Costituzione. Nello stesso comma si dovrebbe reintrodurre, prudentemente, lo strumento dei trasferimenti statali (dimenticato o censurato nell'attuale testo costituzionale) tra le possibili modalita' di finanziamento delle funzioni attribuite a Comuni, Citta' metropolitane e Regioni (come avviene in tutti gli stati federali di cui si ha notizia). La Costituzione deve indicare un insieme ampio di strumenti di finanziamento, senza esclusioni a priori, il cui superamento, se dovessero sorgere esigenze diverse, richiederebbe poi nuove revisioni costituzionali. Sara' compito delle leggi ordinarie stabilire quali modalita' di finanziamento utilizzare e i criteri di distribuzione delle risorse tra le autonomie locali.
Fatta chiarezza nelle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, ed escluse derive del federalismo fiscale verso visioni egoistiche e non responsabili, si puo' cercare di definire i compiti di Camera e Senato, correggendo il bicameralismo perfetto per evitare una eccessiva duplicazione di esami (ma senza i barocchismi della riforma del centro-destra).
I provvedimenti legislativi dovrebbero essere ancora soggetti alla lettura di ambedue le Camere; pero', per i provvedimenti nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, per la legge e la manovra di bilancio (come avviene in moltissimi paesi) e per tutti i provvedimenti con oneri (o con oneri significativi), sarebbe la Camera dei deputati ad esaminare per prima il provvedimento e, nel caso non si pervenisse in prima lettura a un testo comune, ad avere l'ultima parola. Con procedura simmetrica, il potere decisionale del Senato si eserciterebbe, invece, maggiormente sulle materie a competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, quindi, sui provvedimenti che definiscono i principi generali ai quali si devono attenere le Regioni nella loro vasta attivita' legislativa. Per migliorare il coordinamento legislativo tra Stato e Regioni il Senato dovrebbe essere integrato (senza potere di voto) dai ventuno rappresentanti delle assemblee regionali. Cio' non implica assolutamente che il Senato divenga un luogo di coordinamento delle politiche a livello degli esecutivi, cosa ben diversa dal coordinamento a livello legislativo: non e' necessaria quindi la presenza di rappresentanti delle altre autorita' locali (ad esempio, i Comuni), che non hanno poteri legislativi. Per il coordinamento tra governo centrale e governi locali non e' certo il Parlamento la sede adatta. Occorrera' invece potenziare le istituzioni esistenti, quali la Conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali).
La migliore suddivisione di competenze tra Camera e Senato, per la quale alla prima assemblea verrebbe riconosciuto the power of the purse, e quindi pregnante controllo politico sul Governo, mentre alla seconda una specializzazione nelle regole ordinamentali alle quali dovranno sottostare anche gli organismi locali, permette una riduzione della pletorica rappresentanza della Camera dei deputati, dai 630 rappresentanti (inferiore solo a quella della Camera dei comuni britannica), ad esempio a 518 (valore che la pone in settima posizione nel panorama internazionale, pur sempre superiore ai 435 rappresentanti dell'analoga assemblea degli Stati Uniti).
Per una migliore organizzazione delle autonomie locali, caratterizzate oggi da una sovrabbondanza di organi politici, si potrebbe anche (ma probabilmente e' molto difficile coagulare su questo punto la volonta' delle forze politiche sia di maggioranza sia di opposizione) modificare l'art. 114, ai commi 1 e 2, eliminando il riferimento alle Province (che verrebbe espunto anche da altri articoli della Costituzione dove ora e' presente). Le Province cesserebbero cosi' di essere un organo di rappresentanza politica, resterebbero soltanto come espressione del decentramento amministrativo dello Stato centrale ed, eventualmente, delle Regioni. Inoltre, si darebbe potesta' alle grandi citta' (da definire tali con legge dello Stato) di articolarsi in Municipi e di costituirsi, con la partecipazione di altri comuni, in Citta' metropolitane. Nell'art. 118, espunto il termine Province, verrebbe completata l'attribuzione delle funzioni amministrative dello Stato sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, specificando che lo Stato favorisce il decentramento amministrativo a livello provinciale.
Last, but not least, per essere sicuri che future, eventuali, riforme costituzionali siano largamente condivise, si dovrebbe innalzare, nell'art. 138 della Costituzione, la maggioranza richiesta in ciascuna Camera nella seconda votazione ai due terzi dei suoi componenti (e quindi ai tre quarti quella per la quale non si fa luogo a referendum confermativo). I dettagli della proposta possono essere esaminati nell'articolato allegato.
Allegati
Allegato: proposta di riforma istituzionale
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il testo riprodotto e' tratto dal sito www.lavoce.info.