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Le regole dell'indulto
27-07-2006
Gilberto
Muraro
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L'unico provvedimento di clemenza che non suoni a condanna dei governanti e' quello che discende da una mutata coscienza dei reati, che si traduce in una legislazione meno severa. Allora puo' essere giusto abbreviare la pena per i reclusi di quei reati. In tutti gli altri casi, la clemenza e' segno sicuro di un fallimento della passata politica giudiziaria e carceraria. Se poi non si creano le condizioni perche' i reclusi scarcerati anzitempo si possano inserire nella societa', il fallimento si associa a un maggiore danno prospettico: per respirare un attimo oggi, ci si condanna a maggiore insicurezza e a maggiore costi di repressione domani. Cio' detto, affrontiamo il problema di come configurare l'indulto ormai concordato in Parlamento, in modo da minimizzare il danno alla giustizia, ai cittadini e all'erario.


A quali reati applicare il condono?

L'unica seria base etica della clemenza e' quella dell'inasprimento della pena che deriva dalle condizioni di sovraffollamento delle carceri, la risposta quindi e' che il condono si deve applicare a tutti. Non si capisce la tesi di chi, pur con intenti etici rispettabili, come Antonio Di Pietro, vuole distinguere, non concedendo abbuoni ai colpevoli di mafia, di tangentopoli e di reati finanziari.

La diversita' dei reati si traduce in diversa lunghezza della pena, ma appare irrilevante sotto il profilo della penosita' del carcere superiore al previsto e quindi dello sconto da concedere. Se poi si inseriscono considerazioni di convenienza sociale, e' antipatico ma inevitabile concludere che i distinguo di Di Pietro andrebbero semmai rovesciati. Perche' sarebbero allora da privilegiare i reclusi che con meno probabilita' ricadrebbero nel reato: proprio i corruttori e i corrotti, ormai tagliati fuori dalle leve del potere, e i mafiosi, gli unici forse controllabili dalla polizia. Sarebbero invece da tenere in galera quelli che, in mancanza di un grande sforzo organizzativo per il loro recupero sociale o per il loro controllo, sembrano condannati a ricadere nel reato: la vasta schiera dei tossicodipendenti e dei piccoli criminali.

Superfluo dire che una conclusione del genere, per quanto logica, appare aberrante. Meglio quindi la soluzione della generalita' dei reati, senza distinzioni. La stessa logica impone di escludere dall'indulto tutto cio' che nulla ha a che fare con il patimento subito nelle carceri sovraffollate. Le pene accessorie, come l'interdizione temporanea o perpetua da certi incarichi o dal pubblico impiego, vanno quindi confermate senza sconto alcuno: anzi sul piano logico si potrebbe sostenere che l'interdizione temporanea, originariamente prevista in coda alla reclusione di una certa durata, dovrebbe allungarsi di un periodo pari al periodo di reclusione condonato.


Come calcolare la riduzione?

Sotto il profilo etico, vista la premessa che lega la clemenza alla "pena aggiuntiva" rappresentata dal sovraffollamento, secondo la felice definizione del presidente della Camera, Fausto Bertinotti, la riduzione dovrebbe essere proporzionale alla pena gia' scontata, fino a un massimo prestabilito. Per esempio (e sottolineo che e' solo un esempio) si decide che un anno di carcere patito vale quanto un anno e mezzo, fino a uno sconto massimo di tre anni: significa che il condono massimo di tre anni vale per chi e' gia' in carcere da sei, mentre sarebbe di solo un anno per il carcerato da due anni.


Quali numeri adottare?

Nell'impostazione appena suggerita, sono due gli elementi da valutare: il peso da dare alla "pena aggiuntiva", che determina la percentuale annua dello sconto (nel nostro esempio, il 50 per cento della pena gia' scontata); e il livello massimo del condono, che potrebbe risultare dal prodotto tra lo sconto annuo e il periodo trascorso di sovraffollamento (se si pensa che il problema duri da sei anni, come nell'esempio, il condono massimo sarebbe di tre anni; se si pensa che duri da dieci, il condono sarebbe di cinque). Qui non ci sono teoremi e bisogna affidarsi al giudizio discrezionale dei politici, che si spera ascoltino anche gli esperti.

Ai giudizi etici andrebbero aggiunte le considerazioni di convenienza sociale, che legano il condono alle prospettive di intervento pubblico. Ad esempio, considerando che senza una politica attiva di recupero dei carcerati la grande maggioranza degli scarcerati e' destinata, secondo gli esperti, a nuova reclusione nel giro di un biennio, ci si dovrebbe chiedere come configurare il condono in modo da eliminare il sovraffollamento nel periodo necessario per realizzare le politiche risolutive del problema carcerario: sostegno agli scarcerati per il loro reinserimento nell'attivita' lavorativa; ampliamento delle carceri e del personale di custodia, preferibilmente attuando una politica che preveda vari livelli di sicurezza e quindi vari costi per la costruzione e la sorveglianza; modifica dell'ordinamento, con depenalizzazione o riduzione delle pene , in modo da rendere compatibile il numero previsto di condannati con le capacita' del sistema carcerario (ottima l'iniziativa del ministro Livia Turco nel campo delle tossicodipendenze).

Temo che per impostare questo calcolo sociale e realizzare le conseguenti politiche, occorrano doti di razionalita' e risorse finanziarie superiori a quelle oggi disponibili in Italia. Ma serve almeno indicare la direzione di marcia.


il testo riprodotto e' tratto dal sito www.lavoce.info.


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