Gli strumenti scelti dal decreto Bersani per incrementare la concorrenza nei settori che interessano gli ordini professionali direttamente (ad esempio, architetti, ingegneri, avvocati), o indirettamente (come nel caso dei farmacisti) si articolano essenzialmente su tre leve: fornire i presupposti per un ribasso dei prezzi, rendere le offerte di maggiore economicita' il piu' possibile pubbliche e, al contempo, introdurre incentivi di comportamento, o forme di controllo, che evitino che la concorrenza sui prezzi si traduca, nei fatti, in un peggioramento del servizio offerto al consumatore.
La scelta degli strumenti e dei pesi e contrappesi e' eccellente, pero' la sua applicazione nel dettato normativo in molti casi non e' ben mirata e per risultare davvero efficace necessiterebbe di alcune integrazioni.
Nel caso delle libere professioni il ribasso dei prezzi viene perseguito attraverso l'eliminazione delle tariffe obbligatorie minime o fisse.
Per i farmaci lo strumento scelto e' quello di ampliare il numero dei soggetti che possono vendere i medicinali che non richiedono la prescrizione medica: da oggi anche i supermercati potranno offrirli.
Venir meno delle tariffe minime da un lato, apertura a grandi e numerosi esercenti dall'altro, dovrebbero inserire maggiore concorrenza in questi settori, i nuovi entranti avrebbero la possibilita' di proporsi offrendo sconti e il risultato sarebbe quello di un generale ribasso dei prezzi.
Sia per i servizi offerti dai liberi professionisti, che per i farmaci la via seguita e' quella della pubblicita': ai professionisti viene consentito di pubblicizzare qualita' e prezzi dei servizi che offrono, a supermercati e farmacie viene espressamente richiesto di rendere chiare ed evidenti al pubblico le offerte di sconto.
Il problema fondamentale che si pone nell'incentivare una politica di ribasso dei prezzi in questi settori e' quello di scongiurare che la concorrenza porti a prezzi piu' bassi a detrimento della qualita' del servizio. Infatti, tutti questi servizi sono caratterizzati dalla presenza di una consistente asimmetria informativa tra chi li offre e chi li compra. Chi si fa costruire un'abitazione raramente e' in grado di capire se la tal perizia sul terreno e' davvero utile, quanto tempo richieda effettivamente un collaudo e come vada fatto e cosi' via. Analogamente chi si fa difendere in un processo non sa se scambiare un cospicuo numero di memorie con la controparte e' importante o meno per il risultato che desidera ottenere. Anche chi deve acquistare un medicinale da banco non sempre sa valutare solo sulla base del foglietto illustrativo se due medicinali sono assolutamente analoghi per risolvere i suo problema.
La conseguenza e' che non si riesce facilmente a capire se lo sconto e' reale, oppure no, perche' poco si comprende di cio' che si sta acquistando.
Per evitare il piu' possibile che il professionista offra contro lo sconto un servizio scadente, nel decreto Bersani si offre la possibilita' di introdurre per i servizi offerti da ogni categoria professionale regole che consentano di vincolare il pagamento (e la sua entita') al risultato. Nel caso degli avvocati si apre la possibilita' di inserire le contingency fee: clausole, ampiamente diffuse negli Stati Uniti, che subordinano il pagamento della parcella dell'avvocato all'evenienza che si vinca la causa e che ne legano l'importo a quanto il cliente ottiene dalla controparte a seguito della sentenza, ad esempio in risarcimento.
Tali accordi sarebbero degli utili correttivi perche' agganciano l'onorario al buon esito della prestazione e dunque disincentivano il professionista dall'offrire servizi modesti per abbagliare il cliente con prezzi particolarmente bassi. In altri termini consentono di aggirare il problema dell'asimmetria informativa tra cliente e offerente.
Per evitare che il consumatore sia disorientato nell'acquisto di medicinali il decreto impone che a venderli, anche nei supermercati, sia sempre e comunque un farmacista, il cui ruolo e' quello di spiegare funzioni ed effetti dei diversi farmaci e percio' di orientare il consumatore nell'acquisto.
Perche' tutto questo sistema produca i suoi risultati e' necessario che la formula di determinazione dell'onorario del professionista sia a forfait. Se invece e' a tempo, o a prestazione, il sistema non produce gli effetti virtuosi desiderati. Infatti se, come accade ad esempio nel caso degli avvocati, la parcella e' il risultato della somma di moltissime singole tariffe applicate per altrettante singole prestazioni offerte al cliente, che fanno tutte parte dello svolgimento di una stessa causa (memorie, studio della causa, conclusioni eccetera), eliminare i minimi non equivale a produrre parcelle piu' basse, ne' consentire la pubblicita' aiuta il cliente a essere meglio informato: paradossalmente un avvocato che fa sconti puo' finire per chiedere un onorario piu' alto di uno che non ne fa, dipende da quanto complica la causa (e percio' da quanto moltiplica il numero delle prestazioni necessarie). Con questa tipologia anche il correttivo del pagamento legato al risultato puo' funzionare poco, perche' serve a evitare un uso troppo ridotto degli strumenti necessari al raggiungimento del risultato, mentre in questo caso il problema e' diametralmente opposto: l'eventuale, e inutile, sovraccarico di strumenti impiegati, volto ad alzare il puo' possibile la parcella a dispetto di un dichiarato sconto sulle singole tariffe.
Attualmente, le formule di determinazione dell'onorario per le diverse tipologie di professionisti sono le piu' varie, addirittura nell'ambito di una stessa professione ve ne possono essere diverse a seconda del tipo di attivita', e le tariffe a orario e a prestazione, cioe' quelle per le quali il decreto e' inefficace, sono largamente impiegate.
Sarebbe pertanto di fondamentale importanza che in sede di conversione del decreto si imponesse che tutte le tariffe siano a forfait.
Nel caso della vendita dei farmaci, il punto debole e' nel continuare ad agganciare la distribuzione a luoghi fisici, invece che alla professionalita' del soggetto che deve servire l'utente. Si sono aggiunti i supermercati alle farmacie, ma l'efficienza imporrebbe che se il farmacista e' l'elemento fondamentale per assicurare l'informazione e la razionalita' dell'acquisto, sia a lui consentito di aprire un punto vendita dove vuole, e non l'inverso, come ora viene stabilito. I costi imposti al supermercato per poter offrire farmaci dotandosi di un farmacista e predisponendo, come richiesto, una sezione del negozio separata e appositamente dedicata a questi prodotti, sono tali che solo agli esercizi di grandi dimensioni sara' possibile sfruttare questa opportunita'. Cioe' a quelli che di norma si trovano fuori dai centri cittadini, e dunque non sono facilmente raggiungibili al bisogno. E i medicinali da banco in genere non si comprano in anticipo, per farne scorta.
Il costo politico sarebbe alto, ma se si vogliono preservare tutti e tre gli obiettivi indicati, la soluzione e' liberalizzare le licenze e dare la possibilita' a ogni farmacista di aprire dove crede un punto vendita.
Diversamente, si deve sacrificare uno dei tre obiettivi: o il ribasso dei prezzi, conservando l'esclusiva alle farmacie. O il contenimento delle asimmetrie informative, consentendo la vendita ai supermercati, ma senza imporre la presenza del farmacista. O l'effettivita' del servizio, scegliendo la soluzione, adottata dal decreto, di consentire di fatto solo ai grandi supermercati di vendere, ma assumendo un farmacista.
il testo riprodotto e' tratto dal sito www.lavoce.info.