[ l k v . i t ]
Piu' concorrenza per i conti correnti, ma non basta
03-07-2006
Angelo
Baglioni
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Il "decreto Bersani" contiene una norma volta ad aumentare la trasparenza nei rapporti tra banche e clienti e a favorire la concorrenza. Prevede che qualunque modifica delle condizioni contrattuali sui conti correnti, compresi i tassi d'interesse, sia comunicata al cliente con un preavviso minimo di trenta giorni. Il correntista ha diritto di recedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, senza sopportare penalitā e senza spese di chiusura. Finora, le variazioni delle condizioni contrattuali entravano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.


Pregi e difetti

La norma e' da vedere con favore per la trasparenza che introduce nei rapporti banca-cliente e per il positivo impatto sulla concorrenza.

Finora, il correntista veniva informato dalla banca "a cose fatte", quando le nuove condizioni erano giā applicate. D'ora in poi, il cliente potrā conoscere in anticipo eventuali variazioni e, soprattutto, potrā reagire cambiando banca: l'aspetto piu' interessante e' che questa scelta avverrā senza costi per il cliente.

I costi che tradizionalmente gravano sulla chiusura del rapporto sono uno dei principali fattori che limitano la concorrenza in questo settore: la presenza di "switching costs" scoraggia il cliente dall'abbandonare la "sua" banca, anche se ve ne sono altre che offrono condizioni piu' favorevoli.

Qualche dubbio sorge sulla effettiva rilevanza del provvedimento. Se, come sembra, riguarda solo le condizioni strettamente relative al conto corrente, la sua portata pratica sarā piuttosto limitata. Gran parte dei costi di "switching", che gravano sulla clientela, sono connessi ai servizi abbinati al conto corrente, quali: risparmio gestito, carte di credito, domiciliazione bollette, accredito stipendio, mutuo. Facciamo solo due esempi: le commissioni di entrata nei fondi comuni, che sono un costo non recuperabile nel caso di passaggio a un'altra banca e di conseguenza a un'altra societā di gestione del risparmio (Sgr); il costo di sostituzione della carta di credito con una nuova.

Occorre ridurre questi oneri per affrontare veramente il problema degli "switching costs". Le soluzioni tecniche non mancano. Basterebbe abolire le commissioni di entrata nei fondi comuni; oppure indurre le banche a distribuire fondi offerti da una pluralitā di societā di gestione del risparmio r, cosi' che un cliente possa cambiare banca senza essere costretto a cambiare Sgr (a questo fine andrebbe spezzata l'integrazione verticale tra banche e Sgr). Ancora: perche' non prevedere la "portability" della carta di credito da una banca all'altra, visto che moltissime banche aderiscono allo stesso circuito (ad esempio: Visa o Mastercard)?


Un secondo rilievo deriva da una possibile rigiditā che il decreto potrebbe produrre. Il mese di preavviso richiesto impedisce alle banche di variare rapidamente i tassi d'interesse applicati, limitando la reattivitā dei tassi bancari alle condizioni del mercato e agli impulsi di politica monetaria.

In conclusione, mentre da un lato e' apprezzabile lo sforzo volto a ridurre i costi di "switching", che andrebbe esteso ben al di lā del conto corrente, dall'altro non sembra opportuno irrigidire la gestione dei tassi d'interesse bancari.


il testo riprodotto e' tratto dal sito www.lavoce.info.


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