Alla vigilia dell'esercizio della delega legislativa, prevista dalla legge sul Risparmio, relativa al recepimento della direttiva europea sul "prospetto informativo", sono opportune alcune riflessioni, pensando soprattutto ai prospetti riguardanti le societa' quotate o quotande in Borsa.
Un primo aspetto interessante concerne la leggibilita' . Nonostante la direttiva preveda che ciascun compilatore possa raggruppare liberamente le informazioni all'interno del documento, la quasi totalita' dei prospetti utilizza quale formato di presentazione la sequenza di contenuti come stabilita dal regolamento. Tale impostazione non e' agevole per il lettore ed e' lontana dagli standard internazionali, che hanno maturato negli anni caratteristiche di minore frammentarieta'. Non sarebbe disprezzabile una iniziativa per definire un format maggiormente fruibile.
Inoltre, l'italiano dei prospetti non e' certo adatto al cittadino comune. Si tratta di un "legalese" pieno di ripetizioni e involuto, difficilmente affrontabile da un lettore non professionale. Non e' un caso se gia' molti anni fa la Sec americana si senti' in dovere di lanciare un programma di plain english per rendere leggibili i prospetti pubblicati negli Stati Uniti: uso della prima persona plurale ("noi", non l'eterea figura dell'Emittente), frasi brevi, nessuna ripetizione di cio' che e' gia' stato detto.
Un secondo profilo di grande importanza riguarda la tempistica e i contenuti dello scrutinio della Consob.
La direttiva stabilisce tempi brevi: venti giorni al massimo. Dietro alla rapidita', c'e' un'idea molto chiara: l'attivita' di controllo che l'autorita' competente deve effettuare consiste esclusivamente nella verifica della completezza del prospetto, la quale comprende la verifica della coerenza dell'informazione fornita e della sua comprensibilita'. Per la veridicita' e, piu' in generale, la qualita' dei contenuti vige un regime di autoresponsabilita' dei redattori.
Il regolamento oggi in vigore, invece, fa decorrere i venti giorni dalla data di ammissione a quotazione, ma chiede che la bozza del prospetto venga trasmessa al momento della richiesta dell'ammissione stessa (nella prassi sessanta giorni prima). Cosicche' i giorni diventano ottanta, e non venti. Sarebbe opportuno che questo aspetto fosse regolato dalla legge.
L'attivita' della Consob in fase di scrutinio e' poi molto intensa: gli uffici entrano nei dettagli e richiedono modifiche redazionali nella composizione di pressoche' tutti le parti del prospetto.
Secondo la direttiva, invece, la richiesta di informazioni supplementari non dovrebbe rappresentare la normalita', ma l'eccezione. E l'Autorita' dovrebbe effettuarla solo per "motivi ragionevoli".
L'idea che Consob debba fare piu' di quanto richiesto dalla direttiva e' talmente diffusa che, con una svista "freudiana" il redattore della delega ha tramutato la verifica "della completezza del prospetto" nella verifica della "completezza delle informazioni nello stesso contenute".
A giustificazione dell'atteggiamento della Consob, va pero' detto che spesso le bozze di prospetto presentate sono qualitativamente modeste e incomplete. Da qui nasce un circolo vizioso: i redattori del prospetto, sapendo che tanto ci vorranno settimane per giungere alla versione finale, non si curano molto della qualita' di quella iniziale; l'Autorita' di vigilanza e' costretta, con un impegno particolarmente gravoso e apprezzabile, a molte richieste perche' il testo su cui lavora e' inadeguato.
Si tratta tuttavia di un sistema che non funziona. Da un lato, l'intensita' dell'attivita' della Consob mal si concilia con il fatto che comunque non dovrebbe essere ritenuta responsabile di eventuali omissioni o falsita' presenti nel Prospetto. D'altro canto, la tempistica di rilascio del nulla-osta e' diventata uno degli elementi critici nella strutturazione delle operazioni, mentre dovrebbe trattarsi di un atto dovuto nei tempi previsti, in presenza dei requisiti di legge.
Terzo aspetto critico e' quello del regime di responsabilita' del prospetto. La delega individua una figura, quella del "responsabile del collocamento", finora presente solo nei regolamenti della Consob e prevede la sua responsabilita' in presenza di informazioni false o di omissioni rilevanti.
Tale impostazione non e' prevista dalla direttiva, che tuttavia su questo punto si limita a indicazioni minimali. Inoltre, bisogna osservare che, nel caso di quotazione con collocamento a soli investitori istituzionali, tale figura non esiste: sarebbe curioso che analoga responsabilita' venisse imposta sullo sponsor non in base a una norma primaria.
Nelle altre giurisdizioni europee le scelte su questo tema delicato non sono omogenee. Tuttavia, laddove si richiede all'intermediario di effettuare una dichiarazione sul contenuto del prospetto, si consente di limitarne l'estensione ad alcune parti del documento. Oppure si da' atto che l'intermediario ha effettuato con la diligenza professionale richiesta adeguate procedure di verifica e che da tali procedure non sono emerse omissioni o inesattezze rilevanti.
Porre una presunzione legale di responsabilita' sugli intermediari italiani sarebbe profondamente errato e porterebbe solo a un aumento del costo dell'operazione e del capitale per le imprese o ad arbitraggi regolamentari con altre giurisdizioni, proprio in un momento in cui l'integrazione dei mercati rende sempre piu' necessario un level playing field.
Infine, e' sorprendente che, nonostante l'entrata in vigore della direttiva, continuino a essere applicati alcuni schemi ormai abrogati per gli annunci obbligatori. C'e' da chiedersi se tale situazione sia legittima, posto che qualsiasi contenuto difforme da quanto previsto dalle norme dovrebbe essere autorizzato solo in base a valide motivazioni e in situazioni eccezionali. Forse anche per questo delicato aspetto, sarebbe meglio che la legge intervenisse direttamente.
Alcune scelte di policy nel recepimento della direttiva prospetto saranno critiche per il buon funzionamento del mercato primario italiano. Come ha recentemente ricordato il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, nelle sue prime "Considerazioni finali", "la regolamentazione deve perseguire un equilibrio tra tutela dell'investitore e minimizzazione dei costi per le imprese".
il testo riprodotto e' tratto dal sito www.lavoce.info.