La riforma della previdenza complementare sembra arrivata in dirittura d'arrivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri dello schema del decreto attuativo, nella forma del "Testo unico".
Uno degli aspetti piu' interessanti e' il previsto aumento della concorrenza tra forme previdenziali. Infatti, decorsi due anni dalla data di partecipazione a una forma pensionistica complementare, il lavoratore puo' trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Sono vietate nel contempo clausole che limitino la portabilita' della posizione previdenziale: in caso di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del trattamento di fine rapporto maturando nonche' delle contribuzioni a carico del datore di lavoro.
Il provvedimento e' fra quelli destinati a incidere maggiormente sull'attuale assetto del sistema previdenziale: favorisce lo sviluppo di un elevato numero di forme pensionistiche decise a contendersi aderenti che, a loro volta, rincorreranno quelle considerate piu' redditizie, aumentando cosi' in maniera sostanziale il numero dei trasferimenti delle relative posizioni previdenziali. Se accompagnata da regole trasparenti, la concorrenza tra forme previdenziali puo' avere effetti positivi per gli aderenti. Probabilmente non si potra' evitare che un certo numero di lavoratori si trasferiscano a nuove forme previdenziali senza aver valutato tutte le conseguenze della loro scelta, rivolgendosi a prodotti costosi e non adatti al proprio profilo, magari spinti da aggressive campagne pubblicitarie. e' pero' doveroso stabilire regole chiare e coerenti, che permettano perlomeno di limitare inefficienze e incertezze.
In caso di trasferimento di una posizione previdenziale, non viene trasferito semplicemente il montante maturato, ma anche un flusso di informazioni imponente e complesso, che comprende quelle contributive e fiscali (quote esenti, contributi non dedotti, redditi gia' tassati, eccetera). Non esiste oggi una procedura operativa che definisca chiaramente le informazioni fondamentali e le responsabilita' di ciascun soggetto. Quindi, i fondi tendono a muoversi in modo discrezionale. Si allungano cosi' i tempi per completare l'operazione di trasferimento o per ottenere successivamente la liquidazione. Ma cresce anche la possibilita' di errori nel calcolo dell'imposizione fiscale. Per l'aderente, e' comprensibilmente difficile individuare errori dovuti all'incompletezza del flusso informativo tra forma previdenziale cedente (di provenienza) e cessionaria (la nuova).
Lo schema del decreto attuativo non dice nulla in merito: impone solo il limite di due mesi per il completamento dell'operazione (articolo 14, comma 8 del Testo unico). Ma questo termine e' chiaramente ristretto per espletare le molte fasi del trasferimento: richiesta al fondo cessionario dell'autorizzazione a trasferire, concessione dell'autorizzazione, disinvestimento della posizione, calcolo del relativo valore, predisposizione della documentazione che accompagna l'erogazione. E sempre nell'ipotesi che il datore di lavoro dell'aderente abbia regolarmente completato i versamenti alla forma previdenziale cedente. Il termine massimo di due mesi rischia cosi' di essere fonte di nuova conflittualita' tra fondi e tra fondi e aderenti.
Il legislatore dovrebbe mirare con ancora maggiore attenzione alla trasparenza e alla sicurezza delle operazioni gestionali, piuttosto che alla semplice rapidita' nel loro espletamento.
il testo riprodotto e' tratto dal sito www.lavoce.info.