[ l k v . i t ]
Le societa' calcistiche, colossi finanziari con i piedi d'argilla
23-06-2006
Diego
Corrado
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Con i deferimenti decretati dal procuratore della Figc, i riflettori tornano a illuminare il "lato oscuro" del calcio professionistico italiano. Cio' offre l'occasione per fare il punto sulla disciplina di un settore che se da un lato vanta "numeri" di assoluto rilievo per l'economia nazionale, dall'altro e' sottoposto - giustamente, in forza della peculiarita' dell'attivita' svolta dai suoi protagonisti - a un regime giuridico molto particolare.


Uguali o diverse dalle normali spa?

Un regime giuridico che fa si' che la sorte di quelle che sono a tutti gli effetti societa' di capitali, con volumi d'affari dell'ordine di diverse centinaia di milioni di euro, talune delle quali quotate in Borsa, possa (e debba, per i meccanismi propri dei campionati sportivi) essere decisa in un procedimento certamente sommario se paragonato a quello della giustizia ordinaria, e dal carattere molto meno garantista.

Se osserviamo l'evoluzione legislativa degli ultimi anni, rileviamo che la "specialita'" delle societa' calcistiche si e' notevolmente attenuata (1). In particolare, gia' all'indomani della sentenza Bosman, con l'eliminazione del divieto di perseguire finalita' lucrative, e la possibilita' di esercitare - oltre a quella sportiva - attivita' a quella "connesse o strumentali", sotto il profilo strettamente formale, e' sostanzialmente venuta meno la differenza con le spa di diritto comune.

Anche il controllo in capo alla Figc e' stato notevolmente ridimensionato, e agli incisivi poteri di ingerenza nel merito della gestione delle singole societa' attribuitigli in precedenza si sono sostituiti sin dal 1996 controlli mirati alla sola verifica dell'"equilibrio finanziario", peraltro circoscritti "al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi", configurando sotto questo profilo la Federazione quale vera e propria Authority di controllo settoriale su materie tecnico-economiche che fanno sotto taluni aspetti passare in secondo piano le competenze istituzionali di carattere sportivo, sebbene sull'efficacia del controllo le vicende degli anni passati consentano purtroppo piu' di un dubbio.

Dal punto di vista contabile-fiscale, infine, la soluzione tampone escogitata con il famigerato decreto legge 282/2002, noto alle cronache come decreto "salvacalcio", che aveva suscitato la fiera reazione della Commissione europea, e' stata abrogata nel giugno 2005. E' venuta cosi' meno la possibilita' di "spalmare" le perdite in un arco di tempo notevolmente superiore al termine ordinario, consentendo al tempo stesso vantaggi fiscali (in termini di minori imposte future) e patrimoniali (evitando onerose ricapitalizzazioni).

Raccontata cosi', quella delle societa' calcistiche sembrerebbe la storia di un'anomalia che si affievolisce sino a scomparire, restituendo le sue protagoniste al destino di tutte le societa' capitali, che rivendicano dunque "parita' di trattamento" con le loro omologhe che operano in settori per cosi' dire piu' tradizionali, aspirando tra l'altro - in nome del richiamo alla forza salvifica del mercato, cosi' in linea con lo spirito del tempo - al libero accesso ai risparmi dei piccoli investitori.

In realta' non e' cosi', e le vicende di questi giorni lo testimoniano in maniera eloquente.


Ma l'asset rilevante e' il "titolo sportivo"

Non e' cosi' perche' l'asset di gran lunga piu' rilevante che queste societa' sportive possiedono non e' iscritto ne' e' iscrivibile a bilancio: si tratta del "titolo sportivo", ossia il diritto, acquisito secondo le norme dell'ordinamento sportivo, a disputare un determinato campionato (2). Se considerato sotto il profilo patrimonial-contabile, presenta caratteristiche davvero peculiari. Da un lato, e' certamente idoneo a produrre reddito, ed e' dunque assimilabile a un bene immateriale, come una licenza o il diritto di sfruttamento di una proprieta' intellettuale. Dall'altro, esso non e' liberamente trasferibile, neppure in caso di fallimento della societa' titolare (3). In caso contrario si negherebbero i fondamentali principi che disciplinano qualsiasi attivita' sportiva, perlomeno in un sistema giuridico e in una tradizione come la nostra, che mal tollera l'applicazione di logiche di mercato a settori come gli sport popolari, in cui considerazioni di carattere storico-sociale e culturale mantengono un peso cosi' rilevante. Altrove, effettivamente, non e' cosi', come ci mostrano i trasferimenti di "franchigie" delle leghe professionistiche americane da una citta' all'altra; ma questa e' un'altra storia.

Al di la' degli ostacoli giuridici, sarebbe difficile, per una amplissima serie di ragioni, ipotizzare che il patron di una provinciale approdata in serie A, desiderando sfruttare un mercato piu' redditizio, cambi sede sociale e denominazione alla propria societa', per rivolgersi, ad esempio, alla vasta e appassionata tifoseria napoletana, temporaneamente priva di una squadra nel massimo campionato.

Allo stesso modo, e' difficile ipotizzare una societa' di diritto comune che rischi di essere sanzionata, con un procedimento che si consuma nel giro di poche settimane, con la perdita del suo principale asset, come si verificherebbe qualora (non ce ne vogliano i rispettivi tifosi) Juventus, Lazio, Fiorentina e Milan fossero retrocesse in un campionato di serie inferiore.

Calciopoli ci ricorda quindi che l'asset principale delle societa' sportive professionistiche non e' allocato dal mercato, bensi' dall'ordinamento sportivo, in base a regole e principi, sostanziali e procedurali, che poco hanno a che vedere con codice civile e codice di procedura civile.

Cosi' come qualsiasi analista finanziario guarderebbe con grave sospetto una Microsoft passibile di vedersi privare a tempo indeterminato del diritto di sfruttamento di Windows, peraltro all'esito di un processo inquisitorio e rapido ai limiti della sommarieta', cosi' crediamo che il processo sul calcio sporco debba aprire gli occhi di coloro che sostenevano la completa omologazione delle societa' sportive alle "altre" societa'. Come in tutte le circostanze simili, cio' non significa invocare anacronistici e acritici ritorni al passato. Semplicemente, significa valutare soluzioni legislative che consentano di gestire il calcio del nostro secolo senza fingere che le peculiarita' del settore non esistano. E' tempo, insomma, di mettere nuovamente mano alla legge 91 nel 1981, che mostra sia i segni del tempo sia quelli di riforme parziali e disorganiche.


(1) "Specialita'" intesa in senso tecnico, quale differenza tra disciplina cui sono sottoposte le societa' calcistiche e quella comune.


(2) Vedi in proposito l'art. 52, co. 1, delle Norme organizzative interne della Figc.


(3) L'ordinamento sportivo vigente, all'art. 16 Noif, qualifica come "violazione dei fondamentali principi sportivi" - che puo' comportare la revoca dell'affiliazione alla Figc, e dunque l'espulsione della societa' coinvolta dall'ordinamento sportivo - la cessione o comunque i comportamenti intesi a eludere il divieto di cessione del titolo sportivo, posto dall'art. 52, co. 2, Noif, il quale stabilisce che "in nessun caso il titolo sportivo puo' essere oggetto di valutazione economica o di cessione". Ponendo fine all'incertezza causata dalla previgente normativa, solo nel maggio 2004 le Noif hanno recepito il cosiddetto "lodo Petrucci", che prevede un'articolata procedura di riassegnazione del titolo sportivo a opera della Figc, peraltro solo in caso di fallimento di societa' "espressione della tradizione sportiva italiana e con un radicamento nel territorio di appartenenza comprovato da una continuativa partecipazione, anche in serie diverse, ai campionati professionistici di Serie A, B, C1 e C2" (negli altri casi il "titolo" non ha alcuna tutela), escludendo comunque la sua libera negoziabilita'.


il testo riprodotto e' tratto dal sito www.lavoce.info.


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