In Italia, la responsabilita' amministrativa delle imprese derivante da delitto e' stata introdotta solo con il decreto legislativo 231/2001 e segue consolidate esperienze internazionali. Ha ovviamente anche una valenza preventiva perche' sollecita le imprese a dotarsi di meccanismi e procedure (i cosiddetti compliance programs) volti, ex ante, a impedire che dipendenti o manager commettano illeciti negli interessi dell'azienda ed, ex post, a fungere da elementi in grado di elidere o di attenuare la colpevolezza dell'ente. A cinque anni dalla introduzione della legge si puo' tentare un primo bilancio sulla sua efficacia.
Anzitutto, va precisato che la responsabilita' amministrativa dell'impresa puo' sorgere solo per effetto della commissione di un reato, da parte di una persona fisica, tra quelli espressamente e tassativamente previsti dal decreto legislativo 231/2001.
Il catalogo dei reati era inizialmente limitato a poche fattispecie: alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (corruzione, concussione, malversazione), e le frodi in sovvenzioni. Con interventi successivi, sono state incluse le falsita' in monete e nelle carte di pubblico credito, i reati societari, i delitti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e alcuni delitti contro la personalita' individuale (come la riduzione in schiavitu'); le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e, relativamente al crimine organizzato transnazionale, il riciclaggio, l'associazione per delinquere (anche di stampo mafioso o finalizzata al traffico illecito di stupefacenti), la violazione delle norme sulla immigrazione e i delitti di "intralcio alla giustizia" sono stati aggiunti agli inizi del 2006.
Nonostante l'ampliamento, sono reati di realizzazione statisticamente limitata e cio' puo' minare l'effettivita' delle norme sulla responsabilita' penale delle imprese. Le ipotesi potenziali piu' ricorrenti sono costituite, stando ai dati Istat, dalla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e dai reati contro la pubblica amministrazione, tipicamente la corruzione. Uno screening del marzo 2006 dell'archivio della Corte di cassazione per verificare come la law in the books si sia trasformata in law in action, ha dato risultati per certi aspetti sorprendenti: non vi sono ancora state condanne a carico di imprese bensi' soltanto una decina di ordinanze di applicazione di misure cautelari e due sentenze di legittimita' in materia di reclamo avverso l'emissione di misure cautelari. La quasi totalita' delle ordinanze, inoltre, e' relativa a episodi di corruzione realizzati da persone fisiche nell'interesse dell'impresa, e percio' riconducibili a essa e non, come ci si sarebbe potuto aspettare, a truffe aggravate o a reati societari.
Il grafico 1 presenta, per i reati di corruzione e concussione, il numero delle persone denunciate e di quelle condannate nel periodo 1983-2002, e l'andamento dell'indice della corruzione percepita (Cpi) (1).
Grafico 1. Corruzione e Concussione (83-02) e Corruzione Percepita (95-05)

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat e su dati di Transparency International.
Si potrebbe ipotizzare che negli anni 1992-1996 siano stati commessi piu' episodi di corruzione che in passato. L'ipotesi piu' plausibile e' invece che in quel periodo vi e' stata una brusca emersione della "cifra nera": ce lo fa pensare l'indice di percezione della corruzione elaborato da Transparency International, che dal 2001 indica un peggioramento della situazione italiana, dopo il miglioramento seguito alla "moralizzazione" avviata con Mani pulite. Quanto all'andamento delle persone condannate, sembra risentire in misura tutto sommato modesta del picco di denunce avutosi tra il 1992 e il 1996, indicando probabilmente una limitata efficacia del sistema complessivo di repressione.
Corruzione e concussione (e falso in bilancio) emergono in misura esigua poiche' raramente vengono a conoscenza dell'autorita' per effetto della spontanea denuncia di un 'attore' o 'spettatore': almeno in passato, si sospettava la realizzazione di un falso in bilancio quando emergeva un episodio rilevante di corruzione. Se dunque la corruzione e' gia' di per se' un reato a elevata cifra nera, il falso in bilancio - tipico reato dell'impresa - ha con molta probabilita' un indice di occultamento ancor piu' elevato. Fenomeno ulteriormente aggravato dalla riforma attuata con il decreto legislativo 61/2002, che ha creato un meccanismo repressivo dei reati societari di per se' "debole", per effetto sia della prescrizione breve, sia del regime di procedibilita' a querela introdotto per le ipotesi di falso in bilancio che comportano un danno ai soci o ai creditori.
Nella prospettiva di medio periodo, dunque, la scarsa frequenza statistica dei reati-base che comportano la responsabilita' dell'impresa e le recenti riforme sul falso in bilancio, renderanno molto limitata l'applicazione delle norme sulla responsabilita' ex crimine della persona giuridica, almeno in questo settore. Rischia di essere un complesso di norme raffinatissime che accedono, pero', a una realta' criminosa scarsamente afferrabile e che per di piu' ha in Italia ha una "percentuale di chiarimento", l'accertamento giudiziale della sussistenza di un illecito a partire dalla denuncia, bassissima.
Nella lotta alla criminalita' d'impresa si iscrive, forse con parametri di efficacia maggiori rispetto a quelli del diritto penale-amministrativo italiano, l'attivita' di crime control della Banca Mondiale, che si e' di recente dotata di un sistema di giurisdizione interna.
La Banca Mondiale finanzia progetti di investimento in paesi in via di sviluppo e in tale ruolo interagisce con centinaia di imprese e individui (2). Reprime con provvedimenti interni (amministrativi) condotte (quali frode o corruzione) commesse da singoli o da imprese che hanno avuto contratti in progetti che ha finanziato. Dal 1999 al 2004 ha sanzionato, per essersi rese responsabili di fatti di frode o corruzione, trentuno imprese con l'esclusione in via temporanea o permanente dalle attivita' con la Banca, e otto imprese con lettere di biasimo (grafico 2).
Grafico 2. Banca Mondiale: Sanzioni Applicate alle Imprese

Fonte: World Bank, Annual Report on Investigations and Sanctions of Staff Misconduct and Fraud and Corruption in Bank-Financed Projects, 2005.
La Banca Mondiale sta cercando inoltre di ampliare il catalogo delle sanzioni per le imprese per modularle rispetto alla tipologia delle violazioni commesse, valutando in particolare la possibilita' di introdurre misure di prevenzione, quali la sospensione delle attivita' con imprese (o individui), mentre e' ancora in corso la procedura di indagine interna.
Un ulteriore esempio di best practice nella lotta alla corruzione internazionale e' quello statunitense, avviato con il Foreign Corrupt Practices Act (Fcpa) del 1977, precursore della convenzione Oecd del 1997. Il Fcpa "vieta alle societa' americane di corrompere funzionari stranieri con la finalita' di ottenere o mantenere affari" (3). La legge prevede sanzioni molto severe per le imprese: fino a 2 milioni di dollari per ogni singola violazione. Il termine di prescrizione e' di cinque anni, aumentabile di altri tre nel caso di richiesta di prove all'estero. Questi esempi dovrebbero essere uno stimolo anche per l'Italia a utilizzare in maniera piu' incisiva gli strumenti di prevenzione e repressione del corporate crime e a adottarne di nuovi.
Occorrerebbe rafforzare l'ambito di applicabilita' della norma anche estendendo la responsabilita' dell'ente a quei reati originariamente previsti dalla legge delega e ancora esclusi: specificamente, ai reati "a base rischiosa", come ad esempio quelli del "produttore" - spesso economici nelle motivazioni (omicidi e lesioni colpose e a seguito di violazioni delle normative antinfortunistiche, disastri colposi eccetera), ma offensivi anche di beni diversi da quelli economici, inclusa l'incolumita' di una collettivita' di lavoratori o consumatori o comunita' di cittadini - nonche' ai reati connessi alla sicurezza sul lavoro o ai reati ambientali.
il testo riprodotto e' tratto dal sito www.lavoce.info.