Raffica di novita' per i contribuenti che devono presentare la dichiarazione dei redditi. Con due recentissime circolari, l'Agenzia delle Entrate risponde a tutta una serie di questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Caf (Centri di Assistenza Fiscale) che risultano particolarmente utili per tutti i contribuenti e, in particolare, per i lavoratori dipendenti e i pensionati che devono presentare il modello 730/2005.
Entro il 15 giugno 2005 dovranno, infatti, presentare ai Caf la dichiarazione dei redditi "semplificata" che permette, fra l'altro, di ottenere il rimborso di eventuali crediti d'imposta sulla busta paga del mese di luglio o sulla pensione a partire dal mese di agosto. Ecco, in concreto, gli argomenti trattati dalle due circolari.
La documentazione della spesa sostenuta per i ticket puo' essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base, corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia e non da un'autocertificazione da parte del contribuente. Quest'ultima soluzione e' possibile solo per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica (cosiddetti "farmaci da banco").
In caso di trasferimento per motivi di lavoro, il contribuente puo' continuare ad usufruire della detrazione del 19% sugli interessi passivi pagati a seguito della contrazione di un mutuo ipotecario per l'acquisto della sua abitazione "principale" anche se l'unita' immobiliare viene affittata. Ricordiamo che la detrazione Irpef spetta su un importo massimo di spesa annuo di € 3.615,20.
Oltre agli interessi passivi pagati alla banca, possono essere presi in considerazione tutta una serie di oneri accessori: gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), le spese di istruttoria, notarili e di perizia.
Il contribuente che ha contratto un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale e che, successivamente alla compravendita ha eseguito lavori di ristrutturazione sull'immobile, per cui lo stesso sara' adibito ad abitazione dopo circa 18/20 mesi dall'acquisto, potra' ottenere il bonus Irpef del 19% sugli interessi passivi pagati per un mutuo ipotecario a condizione che l'immobile venga adibito a sua dimora abituale entro due anni dall'acquisto. In questo caso, il beneficio fiscale decorrera' dalla data dell'effettivo utilizzo dell'appartamento come "dimora abituale".
I contribuenti che hanno contratto un mutuo per la costruzione dell'abitazione principale o per effettuare sulla stessa interventi di ristrutturazione edilizia hanno diritto ad una detrazione Irpef pari al 19% su un importo massimo di spesa di € 2.582,28. La detrazione puo' essere usufruita sull'ammontare delle spese sostenute e risultanti al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell'unita' immobiliare. Conseguentemente, se l'importo del mutuo e' superiore alle spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Ad esempio: mutuo per € 80.000 e interessi pagati alla banca € 1400. Spese effettivamente sostenute per € 70.000. In questo caso, si dovra' utilizzare questa formula: spese sostenute x interessi pagati : importo mutuo. In pratica: € 70.000 x 1.400 : 80.000 = € 1.225 (cioe' importo che puo' essere utilizzato per calcolare la detrazione del 19%).
La normativa vigente stabilisce che in caso di vendita di abitazione acquistata con le agevolazioni fiscali "prima casa" e successivo riacquisto dell'abitazione principale (entro un anno), il contribuente ha diritto ha un credito d'imposta pari all'imposta di registro o all'Iva pagata sulla prima compravendita "agevolata". Il credito d'imposta puo' essere utilizzato per compensare l'imposta dovuta per il nuovo acquisto oppure per pagare l'Irpef dovuta a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso, il credito d'imposta puo' essere utilizzato o nella prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto oppure nel periodo d'imposta successivo alla nuova compravendita. Ad esempio, se la nuova compravendita "agevolata" e' avvenuta nel febbraio 2005, il credito d'imposta puo' essere utilizzato sia per la dichiarazione dei redditi 2005 (riferita al 2004) oppure per la "confessione fiscale" del 2006.
Un contribuente portatore di handicap che abbia acquistato un'auto, ad esempio nel 2002 scegliendo di rateizzare la detrazione Irpef e nel 2003 ha subi'to il furto della macchina, potra' usufruire sia delle rate di detrazione relative al veicolo rubato che della detrazione riferita al nuovo veicolo acquistato. Ulteriore precisazione: le spese di manutenzione straordinaria dell'autoveicolo di un disabile sono ricomprese fra quelle che danno diritto alla detrazione Irpef a condizione che siano sostenute entro quattro anni dall'acquisto.
Il contribuente puo' ottenere il recuperare il 36% delle spese sostenute per l'effettuazione di interventi di ristrutturazione del suo appartamento anche nel caso che la comunicazione al Centro Operativo di Pescara sia stata inviata nello stesso giorno di inizio dei lavori.
La normativa vigente stabilisce che nei casi di passaggio di proprieta' per atto tra vivi (donazione o acquisto) o a causa di morte (eredita') di un immobile per il quale il precedente proprietario aveva usufruito del bonus Irpef del 36%, le rate di spesa ancora da detrarre passino al nuovo proprietario. In questi casi il contribuente che e' subentrato nel diritto alla detrazione per le rate residue (ad esempio, erede o acquirente) deve essere in grado di produrre al Caf tutta la documentazione prevista per ottenere il riconoscimento della detrazione (comunicazione inizio lavori, comunicazione alla ASL (se dovuta) copia dei bonifici bancari, ecc.
Nell'ipotesi che due coniugi conviventi in un immobile di proprieta' del coniuge fiscalmente a carico dell'altro, decidano di costruire un box pertinenziale, la detrazione Irpef del 36% potra' essere usufruita dal coniuge non proprietario dell'immobile che abbia effettivamente sostenuto le spese. La convivenza deve sussistere gia' nel momento in cui si attiva la procedura finalizzata all'esercizio della detrazione, mediante l'inoltro della comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.
Va sottolineato che il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione del 36% e' di € 48.000. La detrazione potra' essere recuperata in dieci quote annuale di pari importo. Per i contribuenti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, il recupero potra' avvenire in 5 anni per coloro che abbiano compiuto i 75 anni e in tre anni per coloro che abbiano 80 anni.
il testo riprodotto e' tratto dal sito www.repubblica.it.