La Finanziaria per il 2006 contiene alcune norme "antiscalata" a vantaggio delle societa' in cui lo Stato detiene una partecipazione rilevante, come ad esempio l'Enel (lo Stato ha il 30 per cento del capitale), l'Eni (30 per cento) e Finmeccanica (32 per cento).
Queste societa' potranno ora emettere titoli (azioni o strumenti finanziari "ibridi") che attribuiscano "all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di richiedere l'emissione, a favore dei medesimi, di nuove azioni, anche al valore nominale, o di nuovi strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti di voto" (1).
La stampa ha sollevato il dubbio che in tal modo lo Stato si precostituisca uno strumento per potere uscire dal capitale delle societa' partecipate, senza perderne il controllo. Se cosi' fosse, lo Stato potrebbe difendere l'"italianita'" di societa' operanti in settore chiave, come Enel ed Eni, pur cedendone il controllo.
La cosa singolare, pero', e' che le societa' per azioni gia' possono emettere, sulla base del codice civile, sia azioni speciali sia strumenti finanziari ibridi, e anche legare a titoli speciali un warrant su future emissioni azionarie. Si deve concludere, quindi, che la normativa "antiscalata" della Finanziaria sia del tutto superflua?
La prima stranezza della norma sta nel fatto di attribuire all'assemblea dei proprietari dei titoli speciali, e non a ciascuno di loro singolarmente, il potere di "richiedere l'emissione" delle nuove azioni a loro riservate.
La norma, pero', non puo' attribuire all'assemblea speciale il potere di deliberare l'aumento di capitale riservato. Se cosi' fosse, infatti, essa sarebbe contraria al diritto comunitario, in base al quale la competenza ad aumentare il capitale, e a escludere il diritto d'opzione, spetta all'assemblea generale (2). Pertanto, l'aumento di capitale continua a dovere essere deliberato dall'assemblea straordinaria.
Non e' chiaro, quindi, a cosa serva la delibera dell'assemblea speciale. L'unica soluzione plausibile e' che la delibera di aumento di capitale, con cui la societa' emette le azioni destinate ai proprietari dei titoli speciali, sia condizionata dalla legge all'approvazione dell'assemblea speciale, mancando la quale l'aumento non puo' essere eseguito.
Il potere dell'assemblea speciale di rendere efficace l'aumento riservato, pero', non puo' essere privo di un termine. La legge, tuttavia, nulla dice in proposito, creando una situazione di incertezza legale che si ripercuotera' sul mercato e sull'appetibilita' delle societa' in mano pubblica.
I titoli speciali potranno essere emessi sia gratuitamente, sia a pagamento. In quest'ultimo caso i sottoscrittori devono essere "individuati in base alla percentuale di azioni detenute".
Anche questa frase e' ambigua. Si potrebbe pensare che la societa' sia autorizzata ad attribuire titoli speciali solo ai soci che detengono piu' di una certa soglia di partecipazione. Questa lettura, pero', non sarebbe accettabile, poiche' contrasterebbe col principio di pari trattamento dei soci stessi.
La norma, quindi, afferma solamente che, se l'emissione va deserta, i titoli non possono essere offerti a chi non e' socio e che, inoltre, se le sottoscrizioni fossero meno dei titoli speciali emessi, i soci non potranno averne una quota maggiore della percentuale di azioni attualmente detenuta.
I criteri "per la determinazione del corrispettivo" saranno individuati con decreto ministeriale. Il ministero della Giustizia, quindi, potra' fissare anche un corrispettivo inferiore al prezzo di mercato del titolo.
La norma, quindi, deroga alla disciplina sul prezzo delle nuove azioni prevista dal codice civile, in base alla quale le azioni devono essere emesse a un sovrapprezzo che corrisponda al valore reale (quindi alle riserve) delle azioni stesse, tenuto conto anche del valore di mercato (3).
Questa bizzarra disciplina e' davvero in grado di ostacolare le scalate contro societa' pubbliche?
Ipotizziamo che una societa' in mano pubblica emetta titoli speciali e, contemporaneamente, deliberi un aumento di capitale riservato ai proprietari dei titoli speciali (e, come abbiamo visto, condizionato alla delibera dell'assemblea speciale).
Se in seguito venisse lanciata un'Opa, la conversione dei titoli speciali in azioni aumenterebbe il costo dell'Opa stessa o potrebbe persino renderla irrealizzabile (a seconda del numero di azioni di nuova emissione). Avendo in portafoglio titoli speciali, lo Stato potrebbe ridurre la sua partecipazione nel capitale della societa', pur mantenendo il controllo dell'assemblea speciale. Di fronte ad un'Opa indesiderata, quindi, lo Stato avrebbe in mano un'efficace arma difensiva.
La societa', infine, potrebbe emettere i titoli speciali dopo il lancio di un'Opa sulle sue azioni.
In tutti questi casi, pero', la societa' deve rispettare la disciplina del Testo unico della finanza in materia di misure difensive: le operazioni della societa' che possono contrastare la riuscita di un'Opa devono essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza rafforzata pari al 30 per cento del capitale (4).
Pertanto, se i titoli speciali sono stati emessi in anticipo, sara' l'emissione delle nuove azioni a dover essere autorizzata nuovamente dall'assemblea con le maggioranze rafforzate. Se, invece, i titoli speciali vengono emessi solo nel corso dell'Opa, dovranno rispettare le maggioranze rafforzate sia la delibera d'emissione, sia la delibera di aumento del capitale sociale al servizio della conversione.
Oggi, lo Stato detiene in molte delle societa' prima menzionate una partecipazione
il testo riprodotto e' tratto dal sito www.lavoce.info.