La norma sui distretti industriali contenuta nella LF 2006 (commi 366-372) e' stata presentata dal governo come una norma "fondamentale in termini di politica industriale", su cui sarebbe auspicabile, in quanto nell'interesse del paese, "un consenso che andasse oltre la maggioranza" (audizione del Ministro Tremonti alla Camera, 11.10.2005). In realta', dopo i primi entusiasmi , la norma in questione sta suscitando dubbi e perplessita', soprattutto per la parte relativa alle agevolazioni fiscali. Sono leciti i dubbi che iniziano ad emergere? O le norme di agevolazione fiscale, al di la' delle loro evidenti difficolta' di applicazione, potrebbero essere utili per risolvere i problemi dei distretti, stimolare il consolidamento delle imprese e l'aggregazione in filiere industriali?
Premesso che la norma e' tanto flessibile, quanto cosi' generica e poco chiara da sollecitare interpretazioni diverse e dubbi che dovranno essere sciolti con i previsti decreti di attuazione, l'agevolazione fiscale consiste sostanzialmente nella possibilita' di determinare un imponibile di distretto, e trasformare quest'ultimo in un soggetto passivo di imposta, a cui competono obblighi di dichiarazione e versamento. Piu' precisamente, ai distretti sara' consentito di:
a) optare per una forma consolidata di tassazione (somma degli utili e delle perdite) delle imprese appartenenti al distretto, secondo le regole, in quanto applicabili, riservate ai gruppi di societa' residenti (consolidato nazionale);
b) optare per una tassazione unitaria di distretto definita su base concordataria per almeno un triennio. In sostanza il distretto concorda con l'Agenzia delle entrate l'imponibile e dunque le imposte dirette dovute dal distretto nel suo complesso, oppure sempre su opzione, singolarmente per ciascuna impresa ad esso appartenente. Il distretto puo' inoltre concordare con gli enti locali, sempre in via preventiva per almeno un triennio e in modo vincolante, i tributi, i contributi e le altre somme dovute a livello locale.
Le norme in questione presentano molteplici difficolta' applicative, che molto probabilmente ne impediranno il decollo e che vanno dalla possibilita' di bocciatura in sede europea (per incompatibilita' con le norme sugli aiuti di stato), alle sovrapposizioni con gli interventi di competenza regionale e, soprattutto, alla definizione stessa del distretto. Quest'ultimo si basa infatti sulla libera aggregazione di imprese industriali, di servizi, turistiche, agricole e della pesca articolate sul piano territoriale e funzionale. L'individuazione delle imprese appartenenti al distretto dovra' inoltre avvenire per decreto, con il concorso di ben cinque ministeri. E' poi difficile quantificare le perdite di gettito, che potrebbero derivare dalla nuova normativa. Il timore che esse possano essere di rilievo ha indotto il legislatore a fissare un tetto massimo di 50 milioni di euro annui di oneri. La norma, come esplicitamente previsto dalla finanziaria, si applichera' dunque in via sperimentale solo a uno o pochi distretti.
Il principale vantaggio di una tassazione unitaria di distretto consiste nella possibilita' di compensare utili e perdite delle imprese che vi appartengono, riducendo cosi' il carico fiscale complessivo. Al contempo, tuttavia, viene tolta alle imprese in perdita la possibilita' di riporto in avanti, sicche' se queste saranno in utile negli esercizi successivi pagheranno piu' imposte. La ripartizione del carico fiscale tra le imprese, e dunque il riconoscimento del risparmio fiscale, che dovra' essere basato su "criteri di trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di principi di mutualita'" (c. 368), non sara' facile da definire, in quanto dipendera' anche dalle caratteristiche delle societa' in perdita e dalle loro prospettive future (1).
In termini di policy, si tratta di una norma statica e poco utile per il futuro dei distretti perche' non modifica gli incentivi delle imprese a ristrutturarsi e crescere. Conserva l'esistente e concede un "sollievo" temporaneo invece di aiutare la soluzione dinamica dei problemi delle imprese distrettuali: rafforzarsi nelle tipologie di prodotto a domanda rigida e irrobustire la struttura produttiva e di marketing.
La dimensione troppo piccola delle imprese dei distretti, infatti, anche se non impedisce loro di diventare leader in una nicchia, rende difficile difendere la leadership quando "il gioco si fa duro" e le concorrenti nella nicchia hanno alle spalle gruppi diversificati e multinazionali. Per combattere queste sfide, alcune, non poche, imprese distrettuali sono riuscite a crescere e a mantenersi competitive attraverso una serie di comportamenti "virtuosi": nuovi assetti organizzativi e ampliamento delle competenze interne, utilizzo di nuovi canali di distribuzione e di comunicazione, ricerca sui materiali e sul design. Il consolidato fiscale di distretto, invece di premiare questi comportamenti virtuosi e stimolare aggregazioni per sfruttare economie di scala di filiera, mette sullo stesso piano, attraverso il principio della mutualita', le imprese piu' meritevoli e quelle che non hanno saputo cambiare, impedendo di fatto il processo naturale di selezione. Inoltre, poiche' il valore fiscale delle perdite diminuisce mano a mano che si avvicina la scadenza del periodo di riporto, vi sara' un vantaggio a includere nella tassazione unitaria di distretto societa' strutturalmente in perdita.
Nel caso di opzione per la tassazione unitaria su base concordataria, si possono aggiungere altri vantaggi, ma anche nuove perplessita'.
Si introduce, seppure in via solo sperimentale, una forma di concordato preventivo addizionale e diversa dalla "programmazione fiscale" di cui ai commi 499-520, a sua volta ennesima riedizione del concordato preventivo gia' previsto nella legge finanziaria per il 2003. Da un lato, si allarga la platea dei soggetti potenzialmente interessati a forme di accordo preventivo con l'amministrazione finanziaria, che non sarebbero solo i contribuenti assoggettati agli studi di settore (anche una grande societa' di capitali sembrerebbe poter accedere all'istituto se decide liberamente, assieme ad altre, di costituirsi in distretto). Si allarga anche la tipologia dei tributi che possono essere determinati su base concordataria, estendendo l'applicazione dell'istituto a somme e tributi dovuti a livello locale. Dall'altro, il principale vantaggio, nel caso del distretto, sembra risiedere nel fatto che "in caso di osservanza del concordato i controlli sono eseguiti solo a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati..." (comma 368 numeri 10 e 15), piuttosto che in uno sconto sulle imposte dovute sui redditi eccedenti l'ammontare programmato. Si giungerebbe cosi' ad una sorta di determinazione "catastale" dei redditi e delle imposte di distretto, definiti sulla base di criteri oggetti, peraltro al momento inesistenti, determinati dall'Agenzia delle Entrate, "previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti" (c. 368, numero 9). Un criterio ben diverso da quello di "capacita' contributiva" di cui all'art. 53 della Costituzione!
In sintesi, le norme di agevolazione fiscale sui distretti appaiono vaghe, di difficile applicazione e dubbia costituzionalita', poco razionali sul piano normativo e soprattutto poco utili, o addirittura dannose, ai fini di sostenere quel processo, in parte gia' in atto, di cambiamento dei distretti che passa soprattutto per una capacita' di crescita e rafforzamento delle imprese. A questo e non ad introdurre nuovi e discutibili modi di ridurre il carico fiscale di tutte le imprese, indipendentemente dai loro meriti, dovrebbero prioritariamente essere rivolti eventuali incentivi fiscali.
il testo riprodotto e' tratto dal sito www.lavoce.info.