(i) Abolizione dello spoil system a tutti i livelli di governo, con la sola eccezione di una lista tassativa di posti apicali di nomina politica, ristretta a pochissime posizioni (1).
(ii) Previsione di un congruo periodo minimo e massimo di durata per gli incarichi dirigenziali (da tre a cinque anni, come gia' nell'ultima versione del decreto legislativo 165/2001), e miglioramento dei meccanismi di valutazione per la conferma o la revoca.
(iii) Redazione e pubblicazione a ogni livello di governo dell'elenco dei posti di nomina pubblica, con l'indicazione dei requisiti professionali; selezione con bando pubblico in base al merito tra i candidati che posseggono i requisiti; espletamento dei bandi attraverso commissioni selezionatrici che includano persone estranee all'amministrazione e siano vincolate al rispetto di regole di motivazione e pubblicita' della procedura; pubblicazione dei curriculum vitae dei vincitori.
(iv) Il personale degli uffici di diretta collaborazione degli uffici e organi politici (ministri, presidenti della Camere, eccetera) deve lasciare l'incarico al termine del mandato del referente, senza possibilita' di assunzione o stabilizzazione nell'incarico in alcuna forma.
(i) Fissazione per ogni livello di limiti onnicomprensivi della retribuzione, estesi anche ai contratti a tempo, da rendere pubblici; obbligo di riversare all'amministrazione qualsiasi compenso percepito da privati a qualunque titolo.
(ii) Regole di incompatibilita' che vietino ai componenti di assemblee elettive e degli esecutivi di governo a tutti i livelli l'assunzione di incarichi dirigenziali in enti, agenzie e imprese pubbliche nella loro sfera di governo per tre anni dal termine della carica; ineleggibilita' dei membri di autorita' indipendenti in assemblee elettive per tre anni dopo la scadenza della carica.
(iii) Regole di incompatibilita' e periodi di "raffreddamento" per l'inserimento nel settore privato, dopo la cessazione di incarichi pubblici che prevedono l'assegnazione di fondi o la regolazione di attivita' private.
(iv) Drastica restrizione dell'esercizio di funzioni arbitrali e di consulenza dei magistrati di ogni ordine e grado.
(i) Stretta applicazione dei principi comunitari sulla trasparenza delle procedure di aggiudicazione anche per gli appalti sotto soglia e le concessioni.
(ii) Utilizzo di organismi estranei all'amministrazione per la valutazione tecnica delle offerte; severa vigilanza sui meccanismi elusivi degli obblighi di gara (Autorita' lavori pubblici) e le restrizioni della concorrenza attraverso il bando (Agcm).
(iii) Chiarire nei contratti di concessione gli impegni specifici di qualita' del servizio e investimento, con sanzioni definite, fino alla revoca, per il mancato rispetto.
(iv) Divieto dell'affidamento in house di pubblici servizi, salvo i casi in cui vi sia proprieta' pubblica totalitaria della societa' e che questa sia assoggettata ai controlli contabili in vigore sulla Pa.
(i) Applicare criteri di selezione del management in linea con le migliori pratiche di mercato (selezione, programmazione "lunga" degli avvicendamenti, eccetera).
(ii) Riserva dei posti di amministratore di nomina pubblica nei consigli di amministrazione a persone di chiara fama professionale, non provenienti dalla politica, qualificabili come indipendenti.
(iii) Limitare le interferenze politiche nella gestione ad atti formali di indirizzo dell'esecutivo, riferiti all'esercizio dei poteri societari dell'azionista pubblico, con esclusione di ogni intervento diretto nella gestione aziendale.
(i) Scorporo dell'acquisto delle prestazioni sanitarie dalle amministrazioni regionali, e affidamento a fondi all'uopo istituiti di tipo mutualistico (non profit), o finanziario-assicurativo (for profit), che agiscano per conto dei cittadini-pazienti. Questi eserciterebbero il proprio potere di scelta aderendo a uno di tali fondi e apportando, con tale atto, il proprio contributo capitario corrisposto dallo Stato per la sanita'.
(ii) Bonifica del sistema parassitario delle cliniche private e dei centri diagnostici cresciuti sotto l'ombrello del sistema pubblico, spesso di proprieta' di uomini politici, amministratori e medici, rimettendo ordine nel sistema degli accreditamenti e investendo nel sistema pubblico: utilizzando a tal fine l'atto d'indirizzo previsto all'articolo 8-quater del decreto legislativo 502/1992 (modificato dal decreto legislativo 229/1999), mai emanato.
Adozione di una norma statale di inquadramento - ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione - che vincoli tutti gli interventi di regolazione a ogni livello di governo al rispetto di principi generali di liberta' di iniziativa economica e imponga limiti di necessita' e proporzionalita' agli interventi restrittivi della concorrenza (restrizioni all'entrata, prezzi, orari, autorizzazioni, eccetera), secondo i principi gia' stabiliti della Corte europea di giustizia.
(i) Fissare, attraverso accordi negoziali, stabili obiettivi programmatici per l'indebitamento corrente e l'ammontare del debito totale degli enti di governo decentrati e di tutti gli enti pubblici, quali le universita', che ricevono fondi statali o per i quali lo Stato e' chiamato al ripiano dei disavanzi (patto di stabilita' interno).
(ii) Regolare per legge le procedure di insolvenza di tali enti pubblici, sulla scorta di quanto gia' previsto per i comuni, escludendo il ripiano da parte dello Stato o qualunque altra forma di garanzia 'statale sull'indebitamento.
(iii) Sanzionare gli amministratori insolventi con la decadenza immediata dalla carica e l'interdizioni da nuovi incarichi amministrativi per cinque anni.
Per tutte le amministrazioni e le gestioni di aziende pubbliche occorre istituire sistemi di trasparenza e pubblicita', basati sul confronto sistematico delle prestazioni di amministrazioni simili (benchmarking):
(i) della qualita' dei servizi: puntualita', qualita', costi, grado di soddisfazione degli utenti.
(ii) della qualita' delle gestioni: risultati di bilancio; fissazione degli obiettivi e verifica della realizzazione.
Il rispetto delle regole di cui sopra - in particolare quelle sul vincolo di bilancio degli enti pubblici e quelle di nomina e incompatibilita' per i posti pubblici - e lo scrutinio della qualita' della spesa e delle gestioni dovrebbero essere affidati a un'autorita' indipendente di controllo dei conti pubblici, istituita presso il Parlamento, dotata anche di penetranti poteri ispettivi.
(i) Approvare una legge sul finanziamento dei partiti che riservi la parte maggioritaria dei rimborsi a chi abbia ottenuto a livello nazionale un consenso significativo (per esempio 4 per cento dei voti espressi).
(ii) Ampliare la possibilita' di finanziamento privato dei partiti, nel rispetto di regole di piena pubblicita' (senza soglie di esclusione dall'obbligo di pubblicita'), con severe sanzioni per i casi di violazione.
(iii) Limitare il numero dei membri delle assemblee elettive e le loro retribuzioni; impedire, attraverso codici etici, procedure speciali di approvazione e meccanismi di pubblicita', la moltiplicazione dei "benefici" degli eletti degli enti di governo nazionali e decentrati ( patto di stabilita' interno).
il testo riprodotto e' tratto dal sito www.lavoce.info.