Il 20 maggio 2006 e' il termine ultimo per recepire la direttiva 2004/25/Ce sulle offerte pubbliche di acquisto. La materia e' delicata e rilevante; lo testimonia l'iter particolarmente travagliato della stessa direttiva, in discussione dal 1989. Proprio per la difficolta' di trovare soluzioni condivise, alcune disposizioni - le piu' importanti - non sono vincolanti, ma solo facoltative.
Con le regole previste dal Testo unico della finanza, l'Italia appartiene a quella ristretta rosa di paesi che possiedono una disciplina aperta ai takeover. Quali scelte effettuera' ora il nostro paese? Con quali ricadute? Per comprendere l'importanza delle decisioni che gli ordinamenti nazionali si apprestano a fare, ecco brevemente i profili sui quali esse dovranno intervenire.
Tre sono le norme coinvolte. La prima e' la cosiddetta passivity rule, che richiede l'autorizzazione dell'assemblea della societa' target per l'adozione di misure di difesa nel corso dell'offerta (post-bid defences). La seconda e' la cosiddetta breakthrough rule, che prevede l'inefficacia di alcune difese preventive (pre-bid defences) - ad esempio voti plurimi, limiti ai diritti di voto o al trasferimento di azioni, diritti speciali degli azionisti - nel corso dell'offerta o successivamente. Per entrambe queste norme, gli Stati membri possono decidere se prescriverne l'obbligatorio rispetto da parte delle proprie societa'; qualora optino per il no, alle singole societa' deve essere tuttavia riconosciuta la possibilita' di una loro applicazione su base volontaria (il cosiddetto opting-in). In questo caso, la scelta compiuta dalla societa' puo' essere successivamente modificata. La terza disposizione riguarda la "clausola di reciprocita'": gli Stati membri possono decidere di permettere alle proprie societa' che applichino - per scelta propria o dell'ordinamento di appartenenza - la passivity rule e la breakthrough rule di sottrarsi a queste norme quando siano oggetto di un'offerta proveniente da un bidder non soggetto alle medesime regole.
Vale forse la pena di notare che su alcune di queste scelte la letteratura teorica e' piuttosto critica, anche se non in modo univoco.
Alcuni paesi europei hanno gia' indicato e in alcuni casi definito (in Francia e nel Regno Unito, per esempio), gli orientamenti che i Governi intendono seguire. Quasi ovunque, le scelte sono state oggetto di ampio dibattito con consultazioni pubbliche. Cosi' non sembra avvenire nel nostro paese, dove il processo di recepimento e' tuttora avvolto da mistero. Le poche informazioni disponibili si rintracciano nella stampa quotidiana; secondo un articolo del Sole 24-Ore del 23 dicembre il ministero dell'Economia avrebbe predisposto una bozza di criteri di delega, inviata a un ristretto numero di soggetti.
Il filo conduttore sarebbe "il ricorso a un'ampia autonomia statutaria". Gli statuti delle societa' potrebbero derogare alle disposizioni in materia di autorizzazione assembleare per le misure difensive: potrebbero cioe' disapplicare la passivity rule. Ancora, sarebbe consentito agli statuti delle societa' introdurre regole di reciprocita': gli amministratori potrebbero quindi difendersi, anche senza il consenso degli azionisti, se l'offerta proviene da una societa' "meno contendibile".
La distanza tra questa soluzione e quella ora definita delle norme del Testo unico della finanza e' enorme; il segno complessivo della proposta diametralmente opposto. Passeremmo da un sistema in cui la passivity rule e' norma imperativa, inderogabile, e la reciprocita' assente - un sistema cioe' in cui la disciplina del mercato del controllo societario ha come obiettivo primario quello della tutela degli azionisti esterni - a un sistema in cui questa finalita' diventa recessiva rispetto ad altre.
Particolarmente critica per la tutela degli interessi degli investitori e' la clausola di reciprocita'. Perche' il fatto che il bidder non sia contendibile dovrebbe rendere piu' vantaggioso per le minoranze azionarie attribuire agli amministratori la possibilita' resistere in ogni caso all'offerta? Inoltre, la non contendibilita' del bidder puo' dipendere da tanti fattori, anche diversi da quelli considerati per l'applicazione della clausola di reciprocita': l'essere una societa' non quotata, la presenza di azionisti che controllano la maggioranza assoluta dei diritti di voto; non si avrebbe comunque quel level playing field che la clausola intende garantire.
Piu' in generale, ha senso lasciare all'"autonomia statutaria" la scelta circa il grado di contendibilita' della societa'? In mancanza di disposizioni specifiche, prevedere che spetti allo statuto significa rimettere la decisione nelle mani dei soci di controllo. Nonostante le innovazioni introdotte dal Testo unico della finanza ai quorum delle assemblee straordinarie, il controllante e' infatti solitamente in grado di influenzare in modo decisivo anche queste assemblee.
La probabilita' di una scelta "virtuosa", orientata alla contendibilita', e' quindi estremamente bassa. Lo e' ancora di piu' qualora, come parrebbe dalle notizie di stampa, i criteri di delega intendessero prevedere - per le societa' che non si siano sottratte alla passivity rule - che l'assemblea deliberi sulle misure difensive con il solo voto delle minoranze. Intendiamoci, la norma e' opportuna e va vista con favore. Ma, evidentemente, ha effetti nell'orientare le scelte del controllante: anticipando il rischio di essere poi estromesso dalla decisione nel corso dell'offerta, quest'ultimo sara' comunque indotto a escludere ex ante l'applicazione della passivity rule.
Occorre infine considerare che la scelta di rendere meno contendibile la societa' (attraverso l'esclusione dell'applicazione della passivity rule) riduce la probabilita' di successo di un'offerta in cui essa sia il bidder (perche' la societa' oggetto dell'offerta potrebbe invocare la clausola di reciprocita'). A livello di sistema, cio' tende a ridurre il numero complessivo di possibili acquisizioni.
Vi e' quindi il rischio di una deriva verso assetti ancora meno contendibili di quelli attuali. Potrebbe essere in qualche modo corretto dal mercato? Se ne puo' dubitare. E' vero che la contendibilita' e' generalmente apprezzata, in termini di valore della societa', dal mercato. Ma per essere efficace il "premio" dovrebbe essere cosi' elevato da superare i benefici privati del controllo che motivano le scelte meno virtuose.
il testo riprodotto e' tratto dal sito www.lavoce.info.